Se il modulo non risulta integralmente compilato non è rilevante in quanto la garanzia processuale di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. ha lo scopo di assicurare il diritto all’assistenza nell’espletamento dell’atto irrepetibile, e si esaurisce nel compimento della formalità di avvertimento (Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 37574/2020 del 29 dicembre 2020)

La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Monza con cui l’automobilista veniva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 lett. b) e comma 2 bis, perché in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato mediante esame ematico, pari a gr/l 1,37, provocava un sinistro stradale.

L’imputato propone ricorso in Cassazione.

Viene lamentato omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore all’atto dell’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alcolica e che il modulo prestampato utilizzato dal Pronto soccorso contenente l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., non è compilato.

Viene lamentata, inoltre, la mancata autorizzazione alla nomina di un nuovo Consulente tecnico in sostituzione dei due precedenti Consulenti deceduti nel corso del procedimento, onde dimostrare l’incidenza, sull’esito del test ematico, dell’inalazione di sostanze (resine sintetiche) utilizzate per i lavori di verniciatura del legno e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Gli Ermellini considerano il ricorso inammissibile.

La decisione di secondo grado chiarisce che il modulo di consenso informato contenente l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e sottoposto all’interessato prima di provvedere all’esame ematico presso il Pronto soccorso per l’accertamento del tasso alcolemico risulta sottoscritto dal Medico che effettuava il prelievo di sangue e dall’imputato stesso.

La sottoscrizione in calce ad un documento con il quale si consente al prelievo e che contiene l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., integra la prova che l’avviso è stato correttamente dato, avuto riguardo al valore della sottoscrizione non solo quale consenso all’accertamento, ma quale attestazione della lettura del contenuto dell’atto, comprendente l’avvertimento sulla facoltà di farsi assistere dal difensore.

Ne deriva che la valutazione sul punto compiuta dalla Corte territoriale è del tutto corretta.

Inoltre, se il modulo non risulta integralmente compilato, ovvero non vi sia l’indicazione circa l’espressione di volontà di nominare un difensore di fiducia, o di rinunciarvi, non è rilevante in quanto la garanzia processuale di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. ha lo scopo di assicurare all’indagato il diritto all’assistenza nell’espletamento dell’atto irrepetibile, e si esaurisce nel compimento della formalità di avvertimento, non necessitando, per la sua validità, dell’annotazione della risposta, laddove sia certo, come in questo caso, che l’avviso è stato dato.

Riguardo il diniego di nomina di ulteriore Consulente di parte la Corte territoriale ha correttamente chiarito la superfluità della consulenza tecnica sugli effetti dell’inalazione delle sostanze etiliche contenute nelle vernici, osservando l’assenza della prova storica sull’utilizzo delle medesime in prossimità temporale rispetto all’effettuazione della prova ematica per l’accertamento del tasso alcolemico.

Rispetto a tale specifica motivazione l’imputato non ha preso posizione limitandosi ad osservare che il teste che avrebbe dovuto riferire sull’utilizzo delle sostanze chimiche da parte dell’imputato è deceduto.

Inoltre, come correttamente osservato dalla Corte d’Appello, è l’assenza della dimostrazione dell’utilizzo delle vernici prima dell’espletamento dell’esame del sangue a rendere inutile ogni accertamento sulla loro influenza in ordine ai risultati.

Il ricorrente, invece, non ha richiesto di sostituire il teste chiamato ad integrare la prova storica, ma solo quello destinato a fornire chiarimenti tecnici, ritenuti inutili in assenza della dimostrazione del fatto storico in sè.

Relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Suprema Corte osserva che tale diniego può essere giustificato anche sulla base della mera assenza di elementi di segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato.

In conclusione la Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso in quanto inammissibile e condanna l’imputato al pagamento dell’ammenda di euro 2.000,00.

Avv. Emanuela Foligno

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