Se il reato di omicidio stradale non è aggravato dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, il giudice può disporre, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente

Il Gip del Tribunale di Parma aveva applicato all’imputata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena condizionalmente sospesa, concordata tra le parti, disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di omicidio stradale, commesso nel marzo del 2017.

Contro la citata sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge (art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992) e il difetto di motivazione, per aver il decidente, a fronte di una condotta di guida dell’imputata, riconosciuta dallo stesso consulente del PM come contenuta entro i limiti di velocità e di un chiaro concorso di colpa della vittima, che viaggiava senza i necessari dispositivi di illuminazione, applicato una pena detentiva – sospesa – particolarmente mite; ma nel contempo le aveva revocato la patente di guida; cosicché, per effetto della previsione dell’art. 219, comma 3 bis del codice della strada, quest’ultima non avrebbe potuto presentarsi a sostenere nuovamente l’esame di abilitazione prima di due anni. In sostanza, la sanzione accessoria, era in concreto, assai più afflittiva di quella principale.

Ebbene, il motivo è stato accolto perché fondato (Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 2270/2020).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis c.p.”

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Ebbene, non essendovi nel provvedimento impugnato alcuna motivazione sulla disposta revoca della patente, e non vertendosi in ipotesi di reato aggravato dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, la sentenza impugnata è stata annullata, limitatamente alla revoca della patente di guida, con rinvio per un nuovo esame sul punto al Tribunale di Parma.

Avv. Sabrina Caporale

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