Essendo il sinistro verificatosi quando il mezzo era utilizzato come macchina da lavoro, e non come mezzo di trasporto, viene confermata la non operatività della polizza RCA

Nel caso di sosta e posizione di arresto del veicolo, l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro è eziologicamente ricollegabile alla circolazione, in armonia anche con le previsioni del diritto dell’Unione Europea.

Invece, non opera quando il sinistro è avvenuto per causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione.

La particolare fattispecie qui a commento è stata decisa dal Tribunale di Reggio Emilia (Sez. II, Sentenza n. 788 del 15 giugno 2021), che si è conclusa con il diniego del risarcimento dei danni provocati dall’incendio di un furgone rosticceria, cagionato dalla manomissione dell’impianto GPL.

Il furgone era parcheggiato in una piazza, al suo interno vi era il personale che vendeva al pubblico polli allo spiedo, improvvisamente il mezzo prendeva fuoco provocando un grave incendio e la morte di tre persone, oltre ai danni materiali alle automobili e ai beni circostanti.

Il proprietario del furgone veniva condannato per omicidio colposo, lesioni, incendio e danneggiamento, in quanto il fuoco sarebbe stato cagionato, “dalla manomissione e dalla modifica dell’impianto GPL di alimentazione del forno, risultando sostituito autonomamente e impropriamente alcuni componenti dell’impianto… e del forno… in tal modo manipolando e agendo non solo sulle parti soggette a periodica sostituzione e usura dell’impianto, ma anche su parti fisse del medesimo, modificando l’impianto originariamente installato… collegando in maniera anomala e impropria all’impianto gas del furgone… una bombola di gas GPL che al momento del fatto si trovava in esercizio in posizione inclinata/orizzontale o capovolta… utilizzando per la cottura quattro bombole di GPL anziché tre come previsto dall’allestimento originario del mezzo”.

In seguito all’evento veniva azionata la polizza per responsabilità civile verso terzi che erogava l’intero importo del massimale, tuttavia non idoneo a coprire tutti i danni provocati.

Per questi motivi il proprietario del furgone chiama a giudizio la compagnia assicurativa del veicolo invocando l’operatività della polizza RCA.

Il Tribunale dà atto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concetto di circolazione stradale oggetto del rischio assicurativo può includere anche la posizione di arresto del veicolo e che “nel caso di posizione di arresto del veicolo, l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro può essere eziologicamente ricollegabile alla circolazione, mentre non opera laddove il sinistro sia intervenuto per causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione». Ne consegue che «se per un verso è stato ritenuto coperto dall’assicurazione il danno cagionato da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il verificarsi di anomalie al motore; per altro verso è stata esclusa l’operatività della RCA in un caso, assimilabile a quello qui in esame, nel quale l’incendio di un’auto in sosta è stato cagionato dalla fuoriuscita di gas mentre il proprietario dell’auto in sosta maldestramente tentava di rifornire l’auto durante la sosta presso l’abitazione di un privato”.

Ed ancora, secondo la decisione della Corte europea (C-514/16), “pare decisiva ai fini dell’esclusione dell’operatività dell’assicurazione RCA nel caso per cui è processo, in quanto, facendo riferimento ad un mezzo (trattore) destinato, oltre che all’uso come mezzo di trasporto, ad essere utilizzato ad altri fini (nel caso, come macchina da lavoro), chiarisce che rientra nella nozione di circolazione dei veicoli, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto, ma che è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, detto veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di circolazione dei veicoli, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione”.

Tuttavia, sottolinea il Giudice, la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel caso di posizione di arresto del veicolo, l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro può essere eziologicamente ricollegabile alla circolazione, mentre non opera laddove il sinistro sia intervenuto per causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione.

Quindi, se per un verso è stato ritenuto coperto dall’assicurazione il danno cagionato da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il verificarsi di anomalie al motore; per altro verso è stata esclusa l’operatività della RCA in un caso nel quale l’incendio di un’auto in sosta è stato cagionato dalla fuoriuscita di gas mentre il proprietario dell’auto in sosta maldestramente tentava di rifornire l’auto durante la sosta presso l’abitazione di un privato.

L’incendio del furgone si è verificato non in una fase di stasi propedeutica alla ripresa della circolazione, e cioè in quella situazione di circolazione statica che secondo la giurisprudenza legittima l’operatività della RCA, ma in una fase di sosta, in area preclusa al traffico, non funzionale ad una ripartenza e connaturata invece allo svolgimento di attività commerciale di vendita che nulla ha a che vedere con la circolazione oggetto del rischio assicurativo.

In ogni caso, il sinistro è stato cagionato, secondo la sentenza penale passata in giudicato, dalla radicale manomissione dell’impianto di GPL ad opera dell’assicurato, e ciò integra un’ipotesi di caso fortuito addebitabile all’assicurato, che interrompe il nesso causale con la circolazione stradale e che dunque esclude l’operatività della polizza RCA.

Tale situazione risulta allineata anche all’indirizzo della Corte di Giustizia europea.

Tale organo, a più riprese, ha ribadito che, al fine di garantire l’uniforme applicazione in tutto il territorio dell’Unione delle norme poste dalla direttiva UE 2009/103 a tutela delle persone coinvolte nei sinistri stradali e della libera concorrenza all’interno del mercato dei servizi assicurativi, la nozione di circolazione dei veicoli, non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, bensì costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tenendo conto in particolare del contesto di detta disposizione e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Pertanto, essendo il sinistro verificatosi allorquando il mezzo era utilizzato come macchina da lavoro, e non come mezzo di trasporto, viene confermata l’inoperatività della polizza RCA.

Conclusivamente, la domanda attorea viene rigettata, rimanendo assorbite le ulteriori difese della convenuta in ordine all’aggravamento del rischio ex articolo 1898 c.c. ed alla omologazione del veicolo.

Nonostante la soccombenza attorea, la novità della questione trattata, in assenza di precedenti specifici, giustifica la compensazione delle spese ex articolo 92 comma 2 c.p.c.

Avv. Emanuela Foligno

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