Danno da perdita parentale , particolarità nel caso di paziente deceduto per errore medico. (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2022, n. 9010 – Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo).

Danno da perdita parentale: Particolarità del danno rivendicato dalla vedova del paziente deceduto che non supera la prova della concretezza del legame con il defunto.

La donna ha agito in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ospedale  per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del coniuge, avvenuto a causa di trattamenti sanitari inadeguati.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano esclusivamente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale, che è stata condannata a pagare all’attrice la somma di Euro 280.329,00 oltre accessori.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l’importo della condanna dell’azienda alla somma di Euro 264.077,00, oltre accessori.

Ricorre in Cassazione l’Azienda Sanitaria Locale, sulla base di due motivi. Con il secondo, qui di interesse, si denunzia “Erroneo riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale (i.e. danno da perdita parentale); vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Il motivo – che riguarda la determinazione equitativa del danno da perdita parentale risentito dall’attrice in conseguenza del decesso del coniuge – è fondato, per quanto di ragione.

In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell’ambito del quale l’effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell’attuale società, in base all’id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto.

Naturalmente, anche la prova contraria può essere fornita sulla base di elementi presuntivi, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall’esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l’esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell’importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi “ordinari”, come eventualmente previsto su base tabellare).

Con riguardo al danno da perdita parentale (perdita del rapporto coniugale), elementi idonei a far ritenere attenuata, ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi, ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell’assenza di convivenza, la quale, benché non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita parentale, è certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del quantum debeatur.

Nella specie, la ricorrente deduce, nella sostanza, che tale complessiva valutazione non sia stata compiuta in conformità al disposto normativo dalla Corte territoriale, la quale avrebbe in realtà valutato in modo atomistico una serie di circostanze di fatto pacificamente emerse all’esito dell’istruzione probatoria, finendo così per negare il dovuto valore all’evidente concordanza di alcune di esse, che deponevano in senso contrario all’effettività e/o, quanto meno, all’intensità del vincolo tra i coniugi.

Le censure colgono nel segno.

In particolare, la Corte di Appello di Milano non ha adeguatamente tenuto conto, in primo luogo, del fatto che i termini dell’effettiva convivenza tra i coniugi sono rimasti quanto meno incerti: l’attrice, infatti, non è stata in grado di indicare precisamente, nel corso del giudizio, l’effettivo indirizzo della residenza coniugale, mentre la sua coabitazione con il B. (addirittura smentita dalla documentazione anagrafica) è stata affermata solo da una deposizione testimoniale oggettivamente generica, non avendo neanche la teste saputo indicare l’indirizzo preciso del luogo in cui i coniugi avrebbero convissuto, ma avendo solo fatto riferimento ad una certa zona della città di (…).

L’incertezza in ordine ai concreti termini della convivenza dei coniugi costituisce un indizio che depone in senso contrario all’intensità del vincolo relazionale reciso dal fatto illecito e che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare in tal senso, indizio peraltro concordante con quello, certamente a sua volta “grave e preciso”, della pacifica esistenza di una stabile relazione extraconiugale intrattenuta defunto al di fuori del matrimonio (relazione di tipo omosessuale, come precisa la ricorrente, sebbene sia appena il caso di sottolineare che a tale mero dato oggettivo non possa attribuirsi, di per sé, uno specifico rilievo ai fini del risarcimento), che a sua volta attesta quanto meno un certo “affievolimento” della saldezza del rapporto coniugale.

In conclusione, la decisione impugnata viene cassata affinché, in sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano rivaluti la fattispecie, tenendo adeguatamente conto di tutto il complesso degli elementi indiziari a sua disposizione, sia (e in primo luogo) ai fini del riconoscimento o meno dell’esistenza di un effettivo danno da perdita parentale in favore della vedova ricorrente (quanto meno sotto l’aspetto dinamico e relazionale), sia, eventualmente, ai fini della concreta liquidazione dell’importo del conseguente risarcimento, che dovrà comunque avvenire in applicazione dei criteri precisati nella più recente giurisprudenza.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Aneurisma dell’aorta ascendente e decesso del paziente

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui