L’insorgenza di una patologia cardiaca aggrava la malattia professionale già riconosciuta al lavoratore per silicosi, ipoacusia e cardiopatia ipertensiva (Tribunale di Sassari, Sentenza n. 145/2021 del 04/03/2021 – RG n. 1280/2018)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde ottenere il riconoscimento dell’aggravamento di silicosi, ipoacusia e cardiopatia ipertensiva di derivazione professionale, causato dall’insorgere di una patologia cardiaca.

Il ricorrente deduce:

  • di aver prestato attività lavorativa dal 28 agosto 1978 al 9 giugno 2000 con le mansioni di tagliapietre presso una cava di granito, con l’impiego di perforatrici, martelli pneumatici ed altri strumenti ad aria compressa;
  • tali mansioni venivano svolte in maniera continuativa in 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali;
  • a causa di tali lavorazioni aveva contratto diverse patologie quali silicosi, ipoacusia, e cardiopatia ipertensiva;
  • l’Inail con provvedimento del 20.2.2001, gli riconosceva la costituzione della rendita per malattia professionale con inabilità pari al 20% determinata dalla silicosi;
  • tale percentuale veniva confermata con successivi provvedimenti, emessi a seguito di ricorsi il quale deduceva un aggravamento del quadro sanitario per l’insorgere, nel marzo 2015, di una cardiopatia ipertensiva con insufficiente controllo pressorio in III cl. Funzionale NHYA correlata all’insufficienza respiratoria determinata dalla tecnopatia.

Si costituisce in giudizio l’Inail ribadendo i motivi che portavano al rigetto di quanto richiesto, ovverosia che “una ipertensione in soggetto obeso con aterosclerosi carotidea, allo stato attuale, non trovava riscontro associativo con la malattia professionale”.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale, al cui esito il Tribunale ritiene fondata la domanda del lavoratore.

Il CTU ha evidenziato “il periziando, risulta affetto da Silicosi Cronica Complicata (enfisema)”. Tale condizione, sulla base delle considerazioni sopra discusse, deve essere ascritta a malattia professionale. Il grado di inabilità (ai sensi del TU 1124/1965) può essere quantificato in misura del 45% con decorrenza riconducibile all’epoca della visita di revisione (2014).”

Il Tribunale ritiene di condividere le conclusione svolte dal Consulente, ed evidenzia che anche il convenuto Inail nelle note conclusive ha rilevato che “la valutazione effettuata sulla base del T.U. 1124/65 sembra essere coerente col quadro clinico e strumentale descritto dal CTU”.

In conclusione, il Tribunale di Sassari, accoglie il ricorso e dichiara che la patologia cardiaca insorta il 2 marzo 2015 ha determinato in capo al ricorrente un aggravamento della riconosciuta malattia professionale, con conseguente valutazione del danno biologico nella misura del 45% con decorrenza riconducibile all’epoca della visita di revisione (30.4.2014); condanna l’Inail alla corresponsione di una rendita commisurata alla percentuale di danno del 45% con interessi e rivalutazione dalla data della revisione; condanna l’Inail al pagamento delle spese di giudizio liquidati in complessivi euro 2000,00, pone le spese di CTU Medico-Legale a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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