Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il requisito di “straniero regolarmente soggiornante” va interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno

Lo ha ribadito la Prima Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 21879/2019, in commento.

La Corte d’appello di Roma, aveva respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da uno straniero, in relazione a un giudizio che egli aveva introdotto, quale padre di un minorenne, per ottenere l’autorizzazione alla permanenza in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

Il Presidente della corte distrettuale aveva rigettato l’opposizione proposta ex art. 170, comma 2 D.P.R. n. 115 del 2002, avverso tale provvedimento, ritenendo che la posizione del predetto istante – il quale aveva presentato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno pur essendosi collocato volontariamente in una situazione che non ne consentiva il rilascio, al solo scopo di tentare di rimanere nel territorio nazionale ed evitare l’espulsione – non potesse essere equiparata alla condizione dello straniero in attesa di permesso di soggiorno che avesse agito a tal fine e, pertanto, non meritasse tutela.

Ebbene, contro tale pronuncia ha presentato ricorso per Cassazione lo straniero, reiterando la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 119 in relazione agli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost., già posta avanti al giudice di merito: tale norma, nel limitare l’accesso al patrocinio a spese dello Stato soltanto allo straniero regolarmente soggiornante, si porrebbe – a sua detta – in contrasto con l’art. 24 Cost., che garantisce la difesa in giudizio a tutti e non solo ai cittadini.

L’argomento, però, non ha convinto i giudici della Suprema Corte, i quali hanno preliminarmente ribadito che “il requisito di “straniero regolarmente soggiornante” richiesto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 119 per accedere al patrocinio a spese dello Stato deve essere interpretato – dato che tale patrocinio rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. – in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno, come avviene nel caso di azione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ove il requisito previsto in via generale, per l’accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato costituisce il bene della vita ottenibile all’esito del giudizio, sicché richiederlo come presupposto dell’ammissione al patrocinio si tradurrebbe in una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 30069/2017).

Ebbene tale interpretazione – hanno aggiunto gli Ermellini – rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

È stata, perciò, integralmente confermata la decisione di merito, la quale, pur ammettendo che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato possa avvenire anche a beneficio dello straniero che abbia in corso un procedimento per la regolarizzazione della sua posizione, aveva, tuttavia ritenuto infondata l’istanza proposta dal ricorrente, la cui condizione era del tutto diversa, in quanto egli stava tentando di restare sul territorio nazionale ed evitare l’espulsione, pur essendosi collocato volontariamente in una situazione che non consentiva il rilascio del permesso di soggiorno alla luce della norma invocata.

In questo modo il provvedimento impugnato aveva inteso sottolineare il carattere pretestuoso della richiesta (di permesso di soggiorno) avanzata; e proprio al fine di evidenziare tale aspetto aveva operato il necessario bilanciamento fra interessi pubblici e interesse dell’istante alla vita familiare che caratterizza il procedimento rispetto al quale era stata presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La redazione giuridica

Leggi anche:

REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO PER LA PARTE CHE RESISTE IN GIUDIZIO IN MALA FEDE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui