Pedone sprofonda in un tombino riportando lesioni permanenti (Cassazione Civile, sez. VI, 04/04/2022, n.10764).

Pedone sprofonda in un tombino collocato sulla pubblica via, nei paraggi della moschea di Roma, riportando varie lesioni a seguito della caduta. Per tale ragione cita a giudizio il Comune di Roma per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.

Il Giudice di Pace di Roma, rigetta la domanda.

Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice d’Appello, ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che, stante il carattere consistente del dissesto e la presenza di efficiente illuminazione artificiale, l’uomo avrebbe dovuto percepire la presenza della sconnessione stradale.

Il danneggiato ricorre in Cassazione lamentando “incompleta ed errata lettura della dichiarazione testimoniale e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; errata attribuzione di responsabilità”. 

Secondo il ricorrente, il Tribunale nel negare l’assenza di responsabilità da parte del Comune di Roma, avrebbe mal interpretato la testimonianza resa in relazione allo sprofondamento nel tombino e avrebbe, erroneamente,  attribuito al ricorrente una condotta poco diligente, non avendo usato l’ordinaria attenzione nel procedere, con conseguente interruzione del nesso causale.

Il ricorso è inammissibile poiché le censure sono dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie.

La Corte di Cassazione, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo piuttosto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici.

Ad ogni modo, il Tribunale ha fornito una motivazione chiara ed esaustiva delle ragioni che hanno condotto a ritenere insufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della domanda azionata perché il pedone sprofonda in un tombino.

La caduta del ricorrente non si sarebbe verificata per lo sprofondamento del tombino, ma a causa della buca contigua al tombino e che sarebbe stata evitabile con l’ordinaria diligenza stante il carattere consistente del dissesto e la presenza di una l’illuminazione artificiale efficiente.

Ergo, l’evento lesivo non è stato individuato nel fatto che il pedone sprofonda nel tombino, bensì dalla buca vicina al tombino in questione.

Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

Leggi anche:

Manto stradale sconnesso e caduta del pedone

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui