Pena concordata: l’errore se peggiorativo, non è emendabile

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Pena concordata tra le parti: l’errore commesso nel calcolo non è emendabile dalla Cassazione se sfavorevole per l’imputato. Lo ha affermato la Cassazione Penale con la sentenza n. 21440/2019

La vicenda

Con sentenza resa nell’agosto del 2018, il Tribunale di Brindisi applicava su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa a carico dell’imputato, per i reati di detenzione illegale di un fucile cal. 20 del tipo doppietta e di n. 51 cartucce di vario calibro. 

Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce, ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento per l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7: il Tribunale, aveva infatti, applicato una pena pecuniaria inferiore al minimo previsto dalla norma di legge, che è pari ad Euro 3.000,00, e che comunque, anche tenendo conto della diminuzione prevista dalla L. n. 895 del 1967, art. 7, non avrebbe potuto essere pari a 400,00 Euro.

Il ricorso è stato accolto dai giudici di legittimità perché fondato. 

Correttamente l’accusa aveva denunciato l’erroneità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla applicazione della pena pecuniaria, determinata in Euro 400,00 di multa, quindi in misura inferiore al limite legale stabilito dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 4, comma 1, lett. b). 

La questione giuridica

Ebbene, una volta riconosciuto il predetto vizio, censurabile in sede di legittimità, non restava che interrogarsi sull’incidenza di tale statuizione sulla pena già concordata dalle parti. 

Al riguardo i giudici della Suprema Corte, investiti della vicenda, hanno rilevato che, nel caso di specie, gli effetti del necessario intervento correttivo sulla sentenza di patteggiamento, affetta da nullità ancorché parziale, sarebbero stati svantaggiosi per l’imputato, comportando l’applicazione di una pena pecuniaria, in precedenza inflitta in entità inferiore. 

Inoltre, l’errore giuridico commesso, una volta intervenuto il giudicato, non è più eliminabile in fase di esecuzione, non essendo conferito al giudice che vi presiede, intervenire con modifiche postume che eliminino profili di illegittimità nella decisione ormai irrevocabile. 

Per queste ragioni è stato confermato il principio di diritto già formulato dalla precedente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, “qualora il patto tra le parti, come nel caso di specie, contenga profili di illegalità per inosservanza del limite di pena stabilito per legge, l’accordo raggiunto tra le parti non è modificabile da parte del giudice di legittimità, al quale compete soltanto il controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge per accogliere il negoziato: all’esito di tale verifica, ove ritenga non corretto il procedimento di calcolo, può soltanto respingere l’intero accordo, ma non modificarlo nel suo contenuto o privarlo di un elemento individuato dalle parti quale condizione per la sua proponibilità”.

La redazione giuridica

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