È incongrua la sentenza di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che si attesta sui valori minimi indicati dalle tabelle milanesi solamente perché la vittima è l’unico figlio che vive ancora con gli anziani genitori
La richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
Il Tribunale di Catania in parziale accoglimento delle domande proposte dai familiari di un giovane deceduto in incidente stradale, aveva condannato la compagnia assicurativa designata dal Fondo Garanzia Vittime dello Stato a risarcire i danni da loro patiti, sia iure proprio che iure hereditatis, liquidandoli rispettivamente nella somma di 89.392,00 euro e 122.184,00 ai genitori della vittima, 10.600,00 euro al fratello e 10.500,00 alla sorella. La vicenda è giunta dinanzi alla Corte d’appello di Catania. A detta dei ricorrenti il giudice di primo grado aveva errato nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale, ritenendo incongrua e riduttiva la relativa liquidazione, dal momento che l’importo di 165.000 euro liquidato ai genitori della vittima era inferiore alla media tra il minimo ed il massimo indicato delle tabelle di Milano e non teneva conto della giovane età della vittima, delle modalità della morte e del rapporto di convivenza. Quanto ai fratelli, il danno morale avrebbe dovuto essere liquidato in una somma non inferiore alla media della tabella di Milano.
Il processo d’appello
Ebbene, la corte d’appello del capoluogo siciliano ha parzialmente accolto il motivo di gravame (Seconda Sezione, sentenza n. 509/2020), ritenendo incongrua la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sofferto dai genitori della vittima, compiuta dal giudice di prime cure.
Condivisibili, al riguardo, era dunque, le doglianze mosse dai ricorrenti circa l’ingiusta riduttività dell’importo loro riconosciuto, stabilito nella soglia minima rispetto alla forbice risarcitoria individuata dalle tabelle applicate, senza, peraltro, un accenno di motivazione.
La Corte ha pertanto, riformato la decisione impugnata condannando la compagnia assicurativa a risarcire a ciascun genitore la somma di 280.000 euro, attestandosi ad un valore medio-alto rispetto alla forbice risarcitoria prevista dalle tabelle di Milano 2018, per il pregiudizio in questione (da 165.960 a 331.920 euro), tenendo conto della giovane età della vittima, delle circostanze in cui era avvenuta la grave perdita, del rapporto di convivenza della vittima con gli anziani genitori, della scarsa intensità della relazione familiare affettiva residua, in ragione dell’assenza di altri familiari conviventi.
Il risarcimento del danno ai congiunti della vittima
Tale importo è stato decurtato del 30% in ragione del ritenuto concorso causale della vittima (che al momento dell’incidente non indossava il casco) e degli acconti ricevuti, riducendosi nella somma finale di 156.000 euro ciascuno.
Al fratello è stata invece riconosciuta la somma di 60.000 euro che, decurtata della percentuale di responsabilità addebitata al deceduto, e dell’acconto già ricevuto si è ridotta a 32.000 euro. Questi infatti, pur non convivendo con la vittima, godeva della sua quotidiana presenza nell’azienda di famiglia; perciò i giudici dell’appello hanno ritenuto che la liquidazione, disposta dal primo giudice, al minimo rispetto al range di valori monetari espresso dalla tabella applicata non fosse condivisibile.
Confermato, invece, il quantum risarcitorio in favore della sorella.
La redazione giuridica
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