Perdita di chance e sua applicazione. Il danno patrimoniale da perdita di chance in un concorso pubblico (Cass. Civ., sez. VI – 3, Ordinanza n. 5231 depositata il 17 febbraio 2022).
Perdita di chance. La Suprema Corte specifica che “l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima, non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole”.
Perdita di chance. La ricorrente cita a giudizio l’azienda di servizi postali e l’Università, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo, con il quale veniva consegnata la raccomandata dell’Università per la partecipazione al concorso pubblico per un dottorato di ricerca.
La donna, si rivolgeva al Giudice di Pace, sostenendo che il ritardo nella consegna della comunicazione le impediva la partecipazione al concorso, provocando pertanto un danno da perdita di chance.
Il Giudice di Pace riconosceva la colpa del servizio postale mandando assolta l’Università ma rigettava la domanda per mancata prova sulle reali possibilità di vincere il concorso e insussistenza della invocata perdita di chance.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice d’appello, successivamente adito dalla donna, confermava tale statuizione e la vicenda approda in Cassazione dove viene lamentato l’errore di giudicato.
La ricorrente deduce che la chance perduta consisterebbe nell’effettiva mancata possibilità di conseguire un bene della vita, avendo l’Università accettato la sua partecipazione al concorso e il non avere potuto partecipare, sarebbe la prova dell’occasione perduta.
Ed ancora, deduce che l’Università l’aveva ammessa alle prove del concorso, riconoscendole il possesso dei requisiti richiesti dal bando, per cui l’impossibilità di partecipare alle prove concorsuali era di per sé ragione idonea a determinare la perdita di una possibilità ed il conseguente diritto al risarcimento del danno. Quanto, poi, alla mancata indicazione del numero dei partecipanti alla prova e del contenuto della stessa, la ricorrente rileva trattarsi di dati ai quali ella non aveva la possibilità di accedere
Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato e sottolineano che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile solo qualora sussista un pregiudizio certo.
Sullo specifico punto della materia concorsuale è già stato chiarito che “(…) l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima, non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole”.
Ergo, la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi certi allo scopo di dimostrare la fondatezza della sua richiesta, situazione che non è di fatto avvenuta.
La perdita di chance, consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.
Nella materia specifica dei concorsi, è stato parimenti affermato che l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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