Periartropatia bilaterale alle spalle: riconosciuta l’origine professionale

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La patologia di periartropatia bilaterale alle spalle è di derivazione professionale tabellata per i lavoratori addetti al settore delle pulizie (Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Lavoro, Sentenza n. 41/2021 del 02/03/2021- RG n. 345/2018)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail al fine di ottenerne la condanna al pagamento della rendita per la malattia professionale denunciata in data 17.5.2016 di “tendinite alle spalle”, con postumi pari al 14%, o alla diversa misura risultante in corso di causa.

L’Istituto si costituisce in giudizio e contesta la fondatezza della domanda.

La causa viene istruita per mezzo di Consulenza Tecnica d’Ufficio Medico-Legale e prove testimoniali, al cui esito il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Il CTU ha accertato che “la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “periartropatia bilaterale di spalle”.

La lavoratrice riconduce tale patologia alle mansioni lavorative svolte che implicavano movimenti ripetuti e posture incongrue degli arti superiori.

Specifica il CTU “Le tabelle delle MP del 2008 prevedono un gruppo di tre patologie (tendinite del sovraspinoso, tendinite del capolungo del bicipite e tendinite calcifica di Duplay) riconducibili a lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti e/o mantenimento prolungato di posture incongrue. Nello svolgimento della propria attività l’addetto alle pulizie svolge mansioni che comportano movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori effettuati spesso con l’uso di forza manuale nell’utilizzo di scope e scopettoni (spazzatura e lavaggio di pavimentazioni) o durante la spolveratura e pulizia di altre tipologie di superfici. In particolare nella pulizia di vetri e superfici verticali possono realizzarsi anche l’assunzione di posture incongrue con arti posizionati al di sopra del piano orizzontale per periodi piu’ o meno lunghi. Nell’E -FACTS n. 39 dell’HOSHA gli addetti alle pulizie sono considerati a rischio per una varietà di condizioni infiammatorie e degenerative delle spalle causate da lavori prolungati con le mani che implicano posture incongrue (mani al di sopra il capo) o azioni ripetitive e di forza.”

Inoltre, le prove testimoniali svolte hanno pacificamente confermato dalla lavoratrice, ovvero lo svolgimento ininterrotto delle mansioni di addetta alle pulizie di edifici.

Tutto ciò, orienta il Tribunale verso il riconoscimento di una condizione di rischio nella genesi della patologia denunciata dalla lavoratrice.

Il DVR prodotto in giudizio, osserva il CTU, “contiene unicamente una valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi (NIOSH) e non quello da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (OCRA). Per colmare tale lacuna sarebbe necessaria una consulenza tecnica d’ufficio finalizzata all’indagine ambientale con valutazione specifica (ocra) del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e, qualora venga accertato tale rischio il danno biologico permanente conseguente alla periartropatia bilaterale di spalle sarebbe valutabile nella misura del 10% (voci 223 per ANALOGIA E 227)”.

Il Tribunale condivide le osservazione del CTU e osserva, in particolare, come le circostanze della prova testimoniale, hanno confermato le mansioni di addetta alle pulizie manuali degli ambienti di varie dimensioni con scope, stracci e scopettoni, alla pulizia (spolvero) di superfici verticali, alla pulizia di vetri e vetrate, con l’effettuazione di movimenti di pulizia ripetitivi e con assunzione frequente di postura con le braccia sollevate senza effettuare pause .

La ricorrente, quindi, con la prova testimoniale ha dimostrato l’esistenza nella sua attività lavorativa dei principali fattori di rischio, cosicchè risulta superfluo disporre CTU ambientale.

Per tali ragioni il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda.

In conclusione, viene dichiarato che a causa della malattia professionale di “periartropatia bilaterale delle spalle” alla ricorrente residua un danno biologico nella misura del 10% e l’inail viene condannato al pagamento dell’indennizzo in capitale corrispondente, oltre interessi legali sui ratei maturati.

Inoltre, l’Inail viene condannato alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 1.800,00, oltre le spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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2 Commenti

  1. SALVE HO FATTO DOMANDA DI MALATTIA PROFESSIONALE SONO ADDETTA PULIZIE DA 19ANNI IN CASA DI RIPOSO,A FEBBRAIO HO SUBITO INTERVENTO CAPO LUNGO DEL BICIPITE ADESSO INAIL HA BOCCIATO LA DOMANDA PERCHE’RITIENE CHE IL PROBLEMA NON E’ DOVUTO A QUESTO LAVORO, E QUINDI IL CAF MI HA CHIESTO DI FARE RICHIESTA AZIENDA DEL DVR DICHIARAZIONE VALUTAZIONE RISCHI CHE MI RISPONDE NON POSSONO RILASCIARLA A MENO CHE NON LO RICHIEDA IL MEDICO INAIL,IN ATTESA HO FATTO DOMANDA X PROBLEMI ALLA SCHIENA CON DISCOPATIA E PROTUSIONI VARIE TRA L’ALTRO LAVORO CON UN BUSTO, E ANCHE TUNNEL CARPALE BILATERALE GIA’ OPERATA, IL CAF ANCHE QUI ANCORA PRIMA CHE FACCIA LA VISITA SONO IN ATTESA CHE MI CHIAMANO ,MI DICE CHE SARA’RESPINTA ,COME MI DEVO COMPORTARE?GRAZIE SE MI RISPONDETE ALLA MIA MAIL.SALUTI

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