In una circolare dell’Istituto le indicazioni relative alla fruizione dei permessi paternità da parte dei lavoratori dipendenti laddove la madre sia lavoratrice autonoma

L’Inps, con la circolare n. 14 dello scorso 18 novembre ha fornito una serie di chiarimenti in relazione alla facoltà del lavoratore dipendente di fruire dei cosiddetti permessi paternità di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

L’intervento dell’Istituto nazionale di previdenza sociale si è reso necessario dopo la sentenza n. 22177/2018 della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo dei riposi giornalieri da parte del padre lavoratore dipendente non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre.

Infatti, sottolineano i Giudici del Palazzaccio, potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

La circolare Inps, quindi, alla luce della pronuncia degli Ermellini, stabilisce che il padre può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Permangono, tuttavia, le incompatibilità previste dalla circolare n. 8/2003. In particolare, il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale. Inoltre, non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come ‘aggiuntive’ rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo, vale a dire quelle fruibili dalla madre, per l’evidente impossibilità di ‘aggiungere’  ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

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