Polizze linked, assicurazione sulla vita o contratto d’investimento?

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La sentenza della Cassazione oggetto di analisi si concentra sulla natura delle polizze linked, approfondendo i profili giuridici legati alla richiesta di annullamento del contratto da parte dell’assicurato (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 aprile 2025, n. 11387).

Nell’ottobre 2007, su proposta dell’intermediario finanziario Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a., I.N. stipulò con la Eurovita Assicurazioni S.p.A. una polizza vita, denominata “Index – Linked Eurotrend Auto Basket Opportunity”, a premio unico dell’importo di Euro 40.000, con scadenza fissa.
Nell’ottobre 2013, l’assicurato chiede giudizialmente la nullità del contratto per difetto di volontà, difetto di forma e mancata sottoscrizione del contratto quadro o, in via gradata, di annullamento per dolo o errore essenziale riconoscibile, in ogni caso con condanna della compagnia di assicurazione e della banca alla restituzione della somma corrisposta di Euro 40.000, oltre interessi.
Il Tribunale di Bari dichiara la nullità della polizza e condanna le convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 40.000, oltre interessi.

Differenza tra polizza vita e prodotto finanziario e causa del contratto

Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello pugliese ha individuato l’elemento discretivo tra un prodotto assicurativo sulla vita ed un prodotto finanziario “nel criterio di rilevanza causale del rischio assicurato” e, specificamente, nell’allocazione del rischio avente ad oggetto l’esistenza dell’assicurato a carico, rispettivamente, dell’assicuratore o dell’assicurato.
Ha ravvisato nel contratto in parola la “causa nettamente prevalente di uno strumento finanziario”, per essere le prestazioni gravanti sull’assicuratore “direttamente collegate al valore di riferimento rappresentato da una struttura finanziaria denominata Eurotrend Auto Basket” e per essere minimo il rischio assunto dall’assicuratore legato all’evento morte dell’assicurato, dacché “la società assicurativa rischia, al massimo, di pagare con propri capitali solo l’1% della prestazione prevista (se il decesso avviene ad un’età inferiore a 75 anni) o, addirittura, solo lo 0,10% della prestazione prevista (se il decesso avviene ad un’età maggiore o uguale a 75 anni)”.

Nullità della polizza e ricorso per Cassazione

Da ciò i Giudici di secondo grado hanno concluso per la nullità (speciale) della polizza assicurativa in parola, perché non corroborata dal rispettivo contratto quadro, con conseguente obbligo restitutorio del premio incassato.
L’assicurazione Eurovita ricorre per la cassazione della decisione di secondo grado. Lamenta “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. ed in relazione agli artt. 1882 e 1923 c.c. Secondo l’assicurazione, l’interpretazione e la qualificazione della polizza operata dai Giudici di merito, basata sulla valutazione del trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore, “non è conforme né alla recente normativa europea né alla più recente giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia che, nella qualificazione delle polizze linked, ha recisamente escluso la rilevanza del trasferimento del rischio dall’assicuratore all’assicurato”.

Normativa applicabile e rigetto del ricorso

Si imputa alla sentenza di appello l’erronea individuazione della fonte regolatrice del rapporto: alla data di sottoscrizione della polizza (23 ottobre 2007), la normativa, ratione temporis applicabile, in punto di oneri informativi relativi ai prodotti “Index Linked”, era costituita dal Regolamento Consob Intermediari n. 11522/98, come emendato dalla delibera Consob n. 15961/2007, il quale escludeva l’applicabilità ai prodotti assicurativi dell’art. 23 T.U.F., cioè escludeva la necessità di un accordo quadro scritto per la collocazione dei prodotti assicurativi.
Le argomentazioni dell’assicurazione risultano infondate e la Corte di Cassazione respinge in toto. La qualificazione del negozio, nei limiti del vaglio sulla sussunzione della volontà delle parti nella fattispecie legale corrispondente, è conforme a diritto.

Natura finanziaria delle polizze linked e prevalenza della causa d’investimento

Le polizze vita a contenuto finanziario, caratterizzate dal rischio finanziario che, in quelle c.d. polizze linked pure, grava interamente sull’assicurato, non garantiscono che la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi – conferiscono all’impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione.
Le polizze c.d. unit linked ed index linked, hanno un rendimento parametrato, rispettivamente, all’andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari. In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. “tradizionali” ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l’assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto”.

Cassazione: le polizze linked sono meri investimenti

Nelle polizze linked la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di investimento (anziché di assicurazione sulla vita ex art. 1882 c.c.) di un contratto nel quale l’assicuratore, in caso di morte, si impegnava a pagare ai beneficiari un indennizzo “del tutto irrisorio” ovvero “trascurabile”; nonché di un contratto che prevedeva, nel caso di morte del portatore di rischio “la possibilità di perdere interamente il capitale”, cioè la possibilità che al beneficiario non fosse corrisposto alcun indennizzo, in ragione dell’andamento dei valori mobiliari in cui era investito il premio (Cass. 27/07/2023, n. 22961).
È chiaro, allora, che la mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza del rapporto, e la rilevante perdita del premio investito costituiscono, nelle polizze unit o index linked a causa mista, indici della natura finanziaria dell’operazione nel suo complesso intesa.
Questo significa che quanto più elevato è il rischio finanziario trasferito, in tutto o in parte, in capo all’assicurato, tanto più ridotto è il rischio demografico che corre l’assicurazione. Il “rischio” dell’assicurazione postula, di necessità, un indennizzo – parametrato alle tavole di mortalità in base all’età del portatore di rischio – che abbia una reale utilità (cioè rechi un vantaggio apprezzabile, non limitato alla mera restituzione dei premi versati) per l’assicurato nel caso di morte ante tempus (Cass. 26/07/2024, n. 21022).
Di tutti tali principi il Giudice pugliese ha fatto buon governo ritenendo nelle polizze linked in esame, la prevalenza della causa finanziaria rispetto alla causa, proprio sulla scorta della minima entità (nei termini percentuali riportati in parte narrativa) del rischio assunto dall’assicuratore in caso di morte dell’assicurato: quindi in base al corretto canone di individuazione di un contratto di investimento.
Il ricorso è rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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