Prestazioni assistenziali: ecco cosa rischia chi dichiara il falso

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Cosa rischia chi dichiara il falso per ottenere prestazioni assistenziali? Ecco una panoramica delle sentenze della Corte di Cassazione a riguardo

Dichiarare il falso per ottenere prestazioni assistenziali è un reato punibile ai sensi degli artt. 316 ter, 640 e 640 bis del codice penale.

Nello specifico, l’art. 316 ter cp, al comma 1 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi dichiara il falso per ottenere prestazioni assistenziali. “Salvo che il fatto – si legge – costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.”

In merito a tale fattispecie di reato la Cassazione, con la sentenza n. 25364/2015 precisa quanto segue.

“In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la produzione all’ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., anziché quello di truffa aggravata, qualora l’ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49642 del 17/10/2014).”

C’è poi il reato di truffa ai danni dello Stato. Quest’ultimo si differenza dalla fattispecie prevista dall’art. 316 ter cp per l’adozione di artifizi o raggiri tesi a indurre in errore lo Stato al fine di ottenere indebitamente le erogazioni pubbliche, è invece disciplinato dall’art. 640 cp. Questa norma dispone che: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro :1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (…)”.

Un’altra sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4226/2015, sancisce che il reato di truffa di cui all’art 640 cp è integrato con la produzione di una falsa attestazione circa le proprie condizioni personali corredata dalle false dichiarazioni di asseriti precedenti datori di lavoro.

Ciò in quanto la condotta è certamente “truffaldina” e determinante al fine di indurre in errore i funzionari dell’ente che hanno liquidato l’indennità di disoccupazione.

Infine, per quel che concerne la terza fattispecie di cui all’art 640 bis cp”Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, si precisa quanto segue.

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Con la sentenza n. 53650/2026, la Corte di Cassazione ha ravvisato il reato di truffa aggravata di cui all’art 640 bis cp.

Ciò in quanto, nel caso di specie, il soggetto “per ottenere un contributo dall’Unione europea, allegava all’istanza un contratto di affitto con due firme false riferite a persone decedute. Tale documento condizionava l’erogazione del contributo”.

Pertanto, ricordano i giudici, “la sua allegazione integra una condotta fraudolenta inquadrabile nella fattispecie astratta prevista dall’art. 640 bis cod. pen., dato che, come correttamente ritenuto dalla collegio territoriale, la falsificazione è una condotta artificiosa idonea a ingannare l’Autorità concedente circa l’esistenza delle condizioni per l’erogazione del contributo”.

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