Ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa occorre scindere il concetto di unità immobiliare e quello di unità abitativa

La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato rigettava l’appello proposto da da due contribuenti confermando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia dell’Entrate non aveva riconosciuto loro, in relazione a un contratto stipulato nel maggio 2006, il diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, stante la natura di lusso dell’immobile.

La CTR fondava la propria decisione sulla circostanza che l’immobile in esame si sviluppava su due piani, ciascuno dei quali di mq 240 e, dunque, la somma di essi era superiore al parametro indicato dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969 al fine di godere dell’agevolazione richiesta.

Nel ricorrere per cassazione i contribuenti deducevano, tra gli altri motivi, che i giudici del merito avessero errato nel ritenere come unico l’immobile oggetto di compravendita, dovendosi esso considerare composto da due distinti appartamenti posti su due piani diversi e, quindi, autonomi, con la conseguenza che non poteva sommarsi la loro superficie. A sostegno di tale assunto i contribuenti rilevavano che dal certificato catastale e dall’attivazione di due diverse utenze domestiche di luce e gas l’autonomia risultava evidente.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 7850/2020, ha tuttavia ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte respingendo il ricorso in quanto infondato.

Per i Giudici Ermellini la CTR aveva correttamente fatto applicazione dei criteri di cui al d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, al fine di stabilire se l’abitazione oggetto di compravendita fosse di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa.

In particolare – rileva la Cassazione –  l’art. 6 del d. m. 2 agosto 1969 indica quale abitazione di lusso “le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”. L’art. 40 del d.p.r. n. 1142 del 1949 rubricato (Unità immobiliare urbana) prevede, poi, che “si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente”.

Per gli Ermellini, nel caso in esame i ricorrenti avevano confuso il concetto di unità immobiliare, rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione richiesta, e quello di unità abitativa. Era indubbio, infatti, che nel caso in esame si era in presenza di un’unica unità immobiliare che per come indicato dallo stesso atto di compravendita oggetto di accertamento, riportato nel ricorso, risultava contraddistinta da “una porzione immobiliare (…) costituita da un fabbricato per due unità abitative sviluppatesi ai piani terra e primo per complessivi vani 14 virgola 5 catastali (…)”. Era dunque irrilevante, ai fini del giudizio, la circostanza che essa fosse costituita da due unità abitative.

La redazione giuridica

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