È inammissibile il ricorso per cassazione se la procura rilasciata con foglio separato in calce all’atto, manca del carattere della specialità richiesto per quella specifica fase di giudizio

La vicenda

Contro la pronuncia della corte d’appello di Venezia che aveva confermato l’invalidità del licenziamento intimato ad un proprio dipendente, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione.

Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c.,

Ed infatti, il mandato contenuto in foglio separato in calce all’atto, non solo non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata nè recava alcuna data, ma semplicemente si riferiva ad un mandato conferito per “tutte le fasi e gradi del presente giudizio, anche per la sua esecuzione, e ad ogni relativa impugnazione…. nonchè per l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi e per i relativi gradi e fasi del giudizio e per la esecuzione mobiliare anche presso terzi ed immobiliare, il pignoramento in tutte le sue forme e le relative opposizioni anche proposte da terzi”.

Si trattava, a ben vedere, di un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima.

Al riguardo la Suprema Corte ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenesse, come nel caso in esame, espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005).

Nell’ordinanza n. 15895, pubblicata in data 26.06.2017, ad esempio, la stessa Sezione Lavoro della Cassazione ha precisato che : “Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Cass. 13558/2012)”.

La redazione giuridica

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