Negate le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena a un esercente condannato per aver detenuto 51 kg di prodotti ittici in vasche con acqua a temperatura ambiente

Lupini, cozze, vongole, ostriche e tartufi di mare destinati alla somministrazione al pubblico, in un locale adibito a pescheria, ma conservati in vasche con acqua a temperatura ambiente. Il titolare di un’azienda commerciale era stato condannato in sede di merito per aver detenuto in cattivo stato di conservazione 51 kg di prodotti alimentari ittici.

Nel ricorrere per cassazione, l’uomo lamentava il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità nonché in relazione alla determinazione della pena a lui inflitta, in particolare in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 10437, ha tuttavia ritenuto il ricorso inammissibile.

Quanto alla responsabilità penale dell’imputato, il Tribunale, secondo i Giudici Ermellini, aveva correttamente evidenziato che i prodotti ittici, oltre ad essere privi di etichettatura concernente sia la data di confezionamento che quella di scadenza, nonché l’indicazione del luogo di produzione e di confezionamento, erano, altresì, conservati in contenitori di plastica in acqua non refrigerata, si da non consentirne il mantenimento in stato di invarianza organica, essendo gli stessi soggetti al deterioramento che, invece, l’uso dell’acqua refrigerata avrebbe quantomeno differito.

Correttamente, pertanto, il Giudice del merito aveva ritenuto che una siffatta modalità di conservazione – in quanto non idonea, oltre che a fornire le minime informazioni indispensabili al consumatore in ordine al prodotto a lui offerto in vendita o, comunque, indirizzato al suo consumo – non era tale da garantire l’adeguato mantenimento dello stato di genuinità dei citati prodotti destinati all’alimentazione umana.

Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed a quello della sospensione condizionale della pena la Cassazione ha osservato che il Tribunale aveva giustificato la propria scelta di escludere il beneficio in questione sulla base del rilevo che “non sono emersi (…) elementi valutabili ai fini della concessione” di esso.

A fronte di siffatta motivazione il ricorrente aveva opposto il rilievo secondo il quale il giudicante non avrebbe fornito adeguata motivazione in relazione a siffatta esclusione.

Sul punto dal Palazzaccio hanno rammentato, tuttavia, che, non sussistendo alcun principio presuntivo in base al quale il soggetto condannato sarebbe meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve considerarsi del tutto esauriente la motivazione del giudice del merito che le abbia escluse affermando che non constavano elementi dimostrativi per il loro riconoscimento.

Ove si fosse voluto porre in evidenza un deficit motivazionale della sentenza impugnata, sarebbe stato onere del ricorrente, non soddisfatto nel caso in esame, quello di evidenziare in sede di merito, invece, la sussistenza di tali elementi dimostrativi, segnalando poi, oltre al loro contenuto, che gli stessi non erano stati presi in considerazione dal giudicante sebbene fossero stati sottoposti alla sua attenzione con la dovuta specificità.

Con riguardo, invece, al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Suprema Corte ha affermato che tale decisione era stata stata presa tenendo conto del fatto che, sulla base della valutazione discrezionale operata dal giudice del merito in termini non manifestamente illogici, non vi erano, tenuto conto delle modalità di realizzazione del reato contestato, elementi idonei a far ritenere che il prevenuto per il futuro si sarebbe astenuto dal commettere altri reati. La natura discrezionale di tale giudizio, comportando un’evidente e pregnante accesso al merito della singola vicenda, non ne consentiva quindi il sindacato della Cassazione, in assenza di evidenti vizi logici ovvero di illegittimità applicative della norma di legge.

La redazione giuridica

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