Respinto il ricorso di un uomo contro la decisione dei Giudici di merito di addebitargli la separazione con la moglie in virtù del rapporto confidenziale intrattenuto con un’altra donna

“Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà”. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16735/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo che si era visto rigettare l’appello proposto contro la decisione del tribunale di dichiarare la separazione dalla moglie addebitandola al ricorrente. La Corte territoriale aveva fondato l’addebito sulla deposizione del detective ingaggiato dalla coniuge, il quale aveva richiamato il proprio rapporto informativo in merito alla frequentazione dell’uomo con una donna con cui aveva intrattenuto un rapporto “confidenziale” reputato dalla moglie sintomatico del suo comportamento “infedele”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’impugnante deduceva che la Corte territoriale avesse erroneamente addebitato la separazione a suo carico sulla base di “uno scarno rapporto informativo” che non poteva costituire prova neppure se confermato dall’investigatore che l’aveva redatto.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza infondata ed in parte inammissibile.

Nella specie, a detta della Cassazione, l’infedeltà dell’uomo era stata ritenuta comprovata dalla Corte sulla base della testimonianza dell’investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena, nonché sul rilievo che i fatti ivi esposti non erano stati contestati dall’appellante. Inoltre, quest’ultimo non aveva fornito nessuna prova circa la preesistenza di una crisi matrimoniale al tradimento posto in essere. Né aveva indicato nel ricorso le prove che sul punto aveva fornito nel giudizio di merito, e le contestazioni mosse alla relazione investigativa; pertanto il motivo difettava anche di autosufficienza.

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