Nella sentenza in commento, i giudici della Cassazione hanno affermato che non è consentito al giudice di merito escludere l’applicabilità della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, solo in ragione del “tipo” di reato commesso anche se, in teoria, ne sarebbe preclusivo, come nel caso dei reati ambientali

Il 1 febbraio 2018 il Tribunale di Potenza aveva condannato due imputati, nella rispettiva qualità di legale rappresentante e di gestore di una azienda zootecnica, alla pena di 1000 euro di ammenda ciascuno, per aver concorso nella violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli sugli scarichi di sostanze pericolose e della conservazione dei relativi risultati. Reati sanzionati dall’art. 137, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, TU sui reati ambientali

Con ricorso per Cassazione i due imputati lamentavano l’assenza degli estremi del reato loro ascritto e che, in ogni caso, doveva farsi applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. sussistendone – a loro giudizio – tutti i requisiti.

Ebbene i giudici della Cassazione si sono pronunciati proprio con riferimento a quest’ultimo profilo di censura.

Il provvedimento impugnato aveva disatteso la loro richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità “in considerazione della finalità di prevenzione generale ed ultra-individuale della normativa violata”, cioè l’ambiente.

L’art. 131 bis del codice panale stabilisce che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Va premesso che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore abbia agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o ancora abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta abbia cagionato o da essa siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Mentre il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ebbene, la fattispecie penale contestata prevedeva la pena dell’ammenda da 1.500 a 10.000 euro o dell’arresto fino ad un anno.

Ciò posto, il Tribunale lucano, senza porre mente alla fattispecie concreta, aveva deciso di escludere l’applicabilità dell’istituto proprio in ragione del tipo di reato commesso che, in teoria, ne sarebbe preclusivo.

Ma se si tiene conto della pena in astratto comminabile, il provvedimento di condanna risulta in contrasto con la norma che, nell’ambito dei limiti edittali fissati impone la verifica della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento in ragione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, con valutazione da compiersi ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p. e quindi, in relazione alla gravità del reato.

Al contrario il giudice di merito aveva fatto riferimento alla sola fattispecie astratta, in tal modo, introducendo un criterio di esclusione in sé non contemplato dalla legge.

In altre parole, affermano i giudici della Cassazione, non è possibile escludere l’applicazione dell’istituto facendo solo riferimento alla tipologia astratta di reato.

In ogni caso, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 

Leggi anche:

LA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO E GLI ALTRI REATI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui