Reato abrogato, annullamento sentenza riguarda anche gli aspetti civili

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reato abrogato

Nel caso esaminato la Suprema Corte, cassando senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di ingiuria (reato abrogato), aveva disposto la revoca delle statuizioni civilistiche

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’ impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire “ex novo” nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.

Lo ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza n. 15538/2020 pronunciandosi sul ricorso di un imputato condannato, in sede di merito, a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per i reati di ingiuria, minaccia e lesioni personali.

La sentenza era stata annullata dalla Cassazione limitatamente all’ingiuria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con rinvio al Tribunale per la determinazione della pena in relazione ai residui reati. Il giudice del rinvio aveva rideterminato la pena in euro 700 di multa.

L’imputato, tuttavia, decideva di impugnare la pronuncia e chiederne l’annullamento perché il Collegio di appello non si sarebbe uniformato alle indicazioni della sentenza rescindente, omettendo di disporre la revoca delle statuizioni civili relative al depenalizzato delitto di ingiuria.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza inammissibile. Dal Palazzaccio hanno spiegato che la Cassazione, giudice dell’impugnazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ingiuria, aveva disposto, così come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità, la revoca delle statuizioni civilistiche, ossia la condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella sede pertinente, riconducibili alla fattispecie incriminatrice depenalizzata, precisando che “l’annullamento della sentenza, da pronunciare nei termini in dispositivo, riguarda perciò sia gli effetti penali che quelli civili, salva la possibilità per il soggetto interessato dì promuovere azione di risarcimento, nonché di sollecitare l’applicazione (a carico dell’autore delle presunte ingiurie) delle sanzioni pecuniarie introdotte dal citato d.lgs. n. 7/2016”.

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