Accolto il ricorso di un uomo condannato per il reato di atti osceni dopo che aveva mostrato in treno i propri organi genitali agli altri passeggeri della carrozza

Era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di atti osceni, ai sensi dell’art. 527 del codice penale. L’uomo, nel corso di un viaggio in treno tra Bari e Triggiano, in Puglia, aveva mostrato ai passeggeri della sua carrozza i propri organi genitali.

Nel ricorrere per cassazione, l’imputato lamentava violazione di legge in quanto la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In particolare, a suo avviso, i fatti contestati non erano stati commessi in “luogo pubblico”. Il Giudice a quo non avrebbe poi misurato se la condotta dell’imputato fosse o meno percepibile da un numero indeterminato di soggetti.

Secondo il ricorrente, inoltre, il reato in questione era stato depenalizzato con il decreto legislativo n. 8/2016. Pertanto, la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta nell’ambito dell’art. 726  del codice penale relativo agli atti contrari alla pubblica decenza.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 24108/2017, ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Per gli Ermellini, infatti, la normativa richiamata dall’impugnante ha effettivamente modificato l’art. 527 del codice penale escludendo “la rilevanza penale degli atti osceni laddove essi non siano stati commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luogo frequentato abitualmente da minori e in quanto da tale frequentazione sia derivato il pericolo che essi vi abbiano assistito”.

Nel caso esaminato, la condotta, secondo l’accusa,  si era realizzata in luogo pubblico o quanto meno esposto al pubblico ma non abitualmente frequentato da minori. Pertanto, secondo la volontà del legislatore non aveva nessuna connotazione penalmente rilevante. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

 

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