In assenza di ulteriori prove, la repentina frenata e il conseguente scontro con auto regolarmente parcheggiata è da attribuirsi al danneggiato stesso

“Qualora la responsabilità del sinistro venga decisa in altro giudizio conclusosi e passato in giudicato, altro Giudice non può riesaminare o fornire diversa valutazione”, in tal senso: Tribunale di Roma, Sentenza n. 4570/2021 del 15/03/2021-  RG n. 66957/2017.

Gli attori citano a giudizio il proprietario del veicolo responsabile del sinistro onde vederne accertata la responsabilità e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni patiti.

Espongono che verso le ore 20,45 del 17.7.2016, mentre l’attore percorreva alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty si trovava la sua corsia di marcia occupata dalla vettura Citroen C2 di proprietà del convenuto, che proveniente dal senso di marcia opposto svolgeva una manovra di svolta a sinistra ivi consentita senza riconoscere la dovuta precedenza al motociclo.

A causa di ciò il motociclista si trovava costretto ad eseguire una repentina frenata e nel tentativo di evitare l’urto contro la vettura andava ad urtare contro altra auto in sosta lungo il lato destro della corsia di marcia dallo stesso percorsa.

Aa causa dell’urto il motociclista cadeva in terra riportando gravi lesioni fisiche per le quali veniva condotto al pronto soccorso, ove venivano refertati 7 giorni di prognosi, mentre il motociclo rimaneva danneggiato; sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili Urbani che effettuavano i rilievi e verificavano che l’automobilista non concedeva la dovuta precedenza al motociclo, provocandone la caduta; la compagnia assicuratrice della Citroen riconosceva al motociclista  l’importo  di euro 175,00 per danni materiali e l’ulteriore importo di euro 2.550,00 per le lesioni fisiche.

Gli attori invocano il risarcimento del danno nella misura di euro 370,00 per il danno al mezzo e di euro 25.220,00 per danno alla persona, già detratti gli acconti.

Si costituisce in giudizio il convenuto e rileva la pendenza di altra lite fra le odierne parti (promossa da altro soggetto rimasto coinvolto nel sinistro) innanzi al Giudice di Pace di Roma, mentre nel merito contesta la responsabilità del sinistro addossandola interamente al motociclista.

La causa viene istruita attraverso interpello e prova testimoniale,  oltre che a CTU Medico-Legale.

Preliminarmente il Tribunale esamina l’eccezione, sollevata dalla convenuta di continenza del giudizio con quello instaurato innanzi al Giudice di Pace di Roma, e di intervenuto giudicato esterno sui fatti di causa dedotti dalla parte attrice nel giudizio.

A fronte dell’eccezione la convenuta ha depositato copia della sentenza del Giudice di Pace di Roma la quale ha accertato che “… Per quanto concerne il merito, dall’esame degli atti di causa ed in particolare dalla dichiarazione rilasciate dal conducente del motociclo nel verbale redatto sul luogo del sinistro dall’autorità, la dinamica e le modalità del sinistro appaiono sufficientemente illustrate ed idoneamente provate …”, avendo il motociclista dichiarato “… che nel tentativo di frenare il suo motorino ha sbandato … andando a finire contro una macchina parcheggiata …”.

Di talchè il Giudice di Pace di Roma ha concluso per il riconoscimento della “… responsabilità del sinistro stradale per cui è causa a carico del conducente del motoveicolo Piaggio Liberty…”.

Il Giudice di Pace è giunto a tale conclusione esaminando le condotte di tutte le parti in causa, e quindi anche dei soggetti oggi coinvolti nel presente giudizio, dei quali non si è ravvisata responsabilità, nemmeno concorsuale.

In punto di responsabilità, dunque, si è formato il giudicato.

Al riguardo, il Tribunale ribadisce come pacifico che “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo”.

Conseguentemente, essendosi formato il giudicato fra tutte le parti in causa, in punto di responsabilità del motociclista nella causazione del sinistro stradale è precluso ad altro Giudice un riesame o una diversa valutazione del medesimo punto.

Per tale ragione la domanda degli attori non può essere accolta.

In conclusione, il Tribunale rigetta la domanda proposta dagli attori  e li condanna alla rifusione, in favore della convenuta delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.600,00.

Avv. Emanuela Foligno

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Trauma cranio-facciale da sinistro stradale e personalizzazione del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui