Alla base della responsabilità medica di natura contrattuale c’è l’inadempimento qualificato della struttura e del medico

La responsabilità medica può essere invocata a titolo contrattuale. Il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 2734/2020 ci guida alla scoperta dei criteri da applicare e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sul punto.

L’origine della vicenda giudiziaria è rappresentata dalla citazione in giudizio dell’ospedale Cardarelli di Napoli, da parte di una paziente che aveva subito un intervento chirurgico di tenorrafia, in conseguenza del quale aveva riportato lesioni al tendine d’Achille e aveva contratto una infezione (Pseudomonas aeurigionomosas) che successivamente gli avrebbe procurato gravi limitazioni funzionali.

Il Tribunale di Napoli espone immediatamente la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e del medico, di questa dipendente.

La responsabilità contrattuale sarà in un caso derivante da contratto, e nel caso del rapporto medico paziente dal “contatto sociale”.

Nella nota sentenza n. 577 del 11/01/2008 resa a sezioni unite, il S.C. ha confermato l’applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica statuendo che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.

La Suprema Corte ha anche affermato che l’inadempimento nel caso della responsabilità medica deve essere un inadempimento qualificato, ossia deve rappresentare la causa efficiente dell’evento dannoso.

In particolare la Cassazione ha affermato che: “Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da “contatto”), la distribuzione, “inter partes”, dell’onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l’onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale – quando l’impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava – si sostanzia nella prova che l’esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall’insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente” (in termini, tra tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 12/09/2013).

Avv. Claudia Poscia

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