Responsabilità sanitaria, quando la polizza del medico non opera senza rivalsa della clinica

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Una mera richiesta stragiudiziale di regresso inoltrata dalla struttura sanitaria al medico coobbligato non è sufficiente a far scattare la garanzia assicurativa, se la polizza del medico subordina l’indennizzo all’esercizio dell’azione di rivalsa. Il rilievo della mancata prova di tale azione non costituisce una “decisione a sorpresa” ex art. 101 c.p.c., ma la doverosa verifica del fatto costitutivo della domanda.

Con l’ordinanza pubblicata il 12 maggio 2026 (R.G.N. 2277/2025), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta sul complesso e sempre attuale tema dei rapporti interni tra struttura sanitaria, medico operante al suo interno e rispettive compagnie assicuratrici, chiarendo i presupposti per l’operatività della polizza stipulata dal singolo professionista (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 maggio 2026, n. 13826).

Il caso

La vicenda trae origine da una condanna in solido al risarcimento del danno per malpractice medica inflitta a un medico e alla casa di cura presso cui prestava la propria opera. La struttura sanitaria provvedeva all’integrale pagamento del…

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