Nell’ambito di una causa per responsabilità sanitaria concesso ai congiunti il decreto ingiuntivo per ottenere copia delle registrazioni audio dell’intervento del servizio 118

In corso di causa intentata per risarcimento danni derivanti da responsabilità sanitaria, il Tribunale di Torino (sez. VIII Civile, decreto ingiuntivo n. 5285 del 3 agosto 2020) ha concesso il Decreto Ingiuntivo ex art. 633 ss. c.p.c. per  ottenere le registrazioni audio relative ad un intervento di soccorso del servizio 118 a seguito del quale la paziente era deceduta per infarto.

I congiunti della donna agivano in giudizio per accertare il contesto e la causa della morte della donna, verosimilmente dovuta ad un infarto, nonostante i soccorsi prestati dal Dipartimento Emergenza 118 dell’Azienda sanitaria.  

La documentazione inerente l’intervento di soccorso veniva consegnata, ma la richiesta di rilascio di copia dei file audio relativi all’intervento del 118, utili per l’accertamento della responsabilità e tempestività dell’intervento, venivano negati.

Gli attori hanno sottolineato che i file audio sono “indispensabili per acclarare se l’intervento sia stato tempestivo ed adeguato, e se il personale sanitario fosse in possesso della strumentazione necessaria al soccorso, con particolare riferimento al defibrillatore”.

Il Tribunale evidenzia che tale richiesta è parificabile a quella della cartella clinica, dei referti o delle immagini degli esami strumentali che devono essere messi nella piena disponibilità del paziente o, per esso, degli eredi e congiunti ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge Gelli (l. n. 24/2017).

Viene anche precisato che i congiunti agiscono sia iure proprio, che iure successionis, e come tali subentranti in tutti i diritti  scaturenti dal contratto di spedalità intercorso tra la donna deceduta e  l’Azienda Sanitaria.

Lo strumento processuale del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.  prevede infatti la possibilità di pronunciare ingiunzione di consegna a favore di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata e, secondo la giurisprudenza, i file elettronici sono considerati “cose mobili” (cfr. Cass.Pen. n. 11959/20).

Per tali ragioni, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso ed ha ingiunto la consegna dei documenti richiesti all’Azienda Sanitaria entro il termine di 40 giorni.

Avv. Emanuela Foligno

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