“Guida contromano e collisione con altro veicolo”, la Motorizzazione Civile disponeva nei confronti della conducente la revisione della patente di guida di cui era titolare, mediante un nuovo esame di idoneità tecnica

Avverso siffatto provvedimento l’interessata presentava ricorso al Tar Puglia, deducendo le seguenti censure: violazione di legge, eccesso di potere e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dei provvedimenti adottati, difetto di istruttoria, perplessità dell’azione amministrativa e irragionevolezza.
Ebbene con ordinanza del 6 giugno scorso, il Tribunale amministrativo regionale pugliese, accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, volta alla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La ragione di tale scelta era stata l’omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, atteso che si trattava, da un lato, di un provvedimento discrezionale di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, comma prima, del Codice della Strada e dall’altro, poiché erano assenti nel caso di specie, particolari esigenze di celerità/cautelari giustificanti la predetta omissione informativa; a maggior ragione perché il provvedimento impugnato era stato emanato a distanza di ben quattro anni dall’incidente stradale; e che esso era tale da determinare un pregiudizio grave e irreparabile a danno della ricorrente.
Con ulteriore memoria difensiva l’automobilista chiedeva l’integrale accoglimento del ricorso introduttivo e dunque, l’ annullamento del provvedimento di revisione della sua patente di guida.

Il ricorso è stato accolto.

Come già affermato nella fase cautelare del giudizio, era fondata la censura incentrata sulla violazione dell’art. 7 della L. 241/1990, per l’omissione da parte della P.A. resistente della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi, nella specie, di provvedimento di revisione della patente di guida, caratterizzato da ampia discrezionalità, «potendo disporre, i competenti uffici, la revisione ogni volta che fatti correlati alla guida del veicolo facciano insorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità pe la guida stessa». (Consiglio di Stato, n, 3614/2012 e Tar Lazio n. 3197/2019).
Mancavano, inoltre, nel caso di specie, le “particolari esigenze di celerità del provvedimento.
Per tali motivi, il Tar Puglia, Sezione staccata di Lecce ha affermato il seguente principio di diritto: “va censurata l’adozione del provvedimento di revisione della patente di guida non preceduto da avviso di avvio del procedimento, qualora non siano state evidenziate ragioni di particolare urgenza per consentirne l’omissione”.

La redazione giuridica

 
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