La revisione settoplastica e l’antrotomia bilaterale peggiorano la patologia pregressa del paziente cui non veniva rimosso il polipo nasale (Tribunale di Torino Sez. IV, Sentenza n. 1258/2021 del 15/03/2021 – RG n. 14033/2018)
La paziente cita a giudizio la Struttura Sanitaria e il Medico onde vederne accertata la responsabilità sanitaria per il proprio peggioramento delle condizioni di salute derivante dall’intervento di revisione settoplastica e antrotomia bilaterale.
L’attrice deduce:
- di soffrire da tempo di problemi di salute all’area nasale/faringea e di essersi rivolta al Medico convenuto nell’anno 2014, che diagnosticava “sinusite cronica mascellare, etmoidale, deviazione del setto ed ipertrofia dei turbinati”;
- di essere stata sottoposta in data 25.06.2014, ad intervento chirurgico di revisione settoplastica e antrotomia bilaterale intranasale; di avere accusato, dopo questo primo intervento, sintomi indicatori di ingravescenza della patologia pregressa e un peggioramento dello stato di salute;
- di essere stata sottoposta in data 26.9.2014 (a fronte della terapia fallace e non migliorativa), ad altro intervento chirurgico di “turbinotomia nasale bilaterale inferiore tramite galvanocaustica”;
- di avere continuato anche dopo il predetto intervento ad accusare dolore, epitassi e, in generale, disturbi all’area naso-faringea, tanto da essere costretta, nei giorni immediatamente consecutivi all’operazione, a recarsi d’urgenza al Pronto soccorso del presidio per arginare le complicanze post -operatorie;
- di essersi sottoposta ad ulteriori accertamenti diagnostici e avere deciso, stante il perdurare delle problematiche, di rivolgersi direttamente ad altro professionista e ad altra struttura sanitaria di Milano;
- di essersi sottoposta, presso tale struttura ad un terzo intervento (“FESS”), intervento nel corso del quale era stato rimosso un voluminoso polipo antro-coanale sinistro con esecuzione di uncinectomia meatotomia destra e sinistra;
- che quest’ultimo intervento aveva avuto un decorso post operatorio regolare ed era stato risolutivo delle pregresse problematiche evidenziate dal paziente.
L’attrice, pertanto, addebita al Medico convenuto: una omessa tempestiva diagnosi (per non avere approfondito il suo quadro clinico omettendo di considerare la presenza della formazione polipoide, riscontrata e asportata in seguito presso la struttura del San Raffaele di Milano nel giugno del 2015; l’esecuzione dell’intervento 25.6.2014 senza osservare i passaggi e i tempi chirurgici necessari per accorgersi della neoformazione polipoide che dal seno mascellare di sinistra invadeva la parte posteriore della fossa nasale di sinistra e il cavo rinofaringeo e, comunque, l’esecuzione di un intervento non mirato al trattamento della patologia; una gestione postoperatoria e clinica non sufficientemente accurata (con mancanza di controlli endoscopici); la prescrizione una serie di cateterismi tubarici, procedura invasiva, posta in essere sulla base di un esame audiometrico e impedenzometrico che non ne indicava la necessità e non utile alla risoluzione della patologia, l’esecuzione di un secondo intervento di turbinotomia inferiore bilaterale, non necessario in ragione della sintomatologia del paziente localizzata a sinistra, fonte di disagio e complicanze post -operatorie e comunque inutile.
La causa viene istruita attraverso l’espletamento di CTU Medico-Legale.
I Consulenti hanno evidenziato: “In data 13 gennaio 2014 il paziente, in seguito a disturbi di natura respiratoria nasale, ha effettuato una visita di controllo otorinolaringoiatrica presso l’Ospedale di Torino. Il tale occasione gli è stata diagnosticata, mediante l’utilizzo del fibroscopio flessibile, la presenza di neoformazione moriforme insistente sulla parete posteriore laterale sinistra nel cavo rinofaringeo. Il paziente è stato, quindi, sottoposto a TC seni paranasali in data 24 gennaio 2014 con evidenza di “ispessimento mucoperiosteo dei seni mascellari maggiormente evidenti a destra. Normotrasparenza dei restanti seni paranasali. Ipertrofia dei turbinati con deviazione del setto nasale verso sinistra”. Persistendo la sintomatologia algica cranio-facciale, in data 24 febbraio 2014 , il paziente ha deciso di sottoporsi a visita privata. Il sanitario ha eseguito sull’attore una FBS, refertando una rinofaringite catarrale da probabile sinusopatia cronica e catarro tubarico più accentuato a destra. E’ stata, quindi, prescritta terapia con sinuclean spray nasale + dirahist confetti (ciclo di 6 giorni al mese), proponendo al paziente intervento di svuotamento endoscopico eseguito, poi, in data 25.06.2014.” …..(..).. Questo iniziale iter terapeutico risulta corretto e congrue le indagini diagnostiche esperite dal sanitario a fronte dei sintomi accusati dal paziente che presentava (in allora) una neoformazione moriforme; diagnosi confermata dalla tac del 24.01.2014”.
“L’intervento del 25.06.2014: Persistendo la sintomatologia sopra descritta, il sanitario convenuto ha proposto al paziente di effettuare un intervento di svuotamento endoscopico dei seni nasali (FESS secondo prospettazione condivisa dal convenuto e non smentita dall’azienda), previo esperimento di esame audiometrico in data 03.03.2014 e ulteriore terapia antibiotica in attesa dell’intervento. In data 25 giugno 2014, è stato ricoverato presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’Azienda. La diagnosi all’ingresso effettuata dal sanitario è stata di “ostruzione respiratoria nasale”. Nella cartella clinica del paziente è stata descritta l’esecuzione del prefato intervento nei termini che seguono: “revisione della pregressa settoplastica funzionale: asportazione di due sinechie settoturbinali a sinistra con revisione della settoplastica pregressa. Turbinotomia funzionale inferiore bilaterale mediante galvanocaustica. Antrotomia mascellare bilaterale con aspirazione di notevole secrezione catarrale densa ed asportazione di mucosa iperplastica che viene inviata ad esame istologico. Tamponamento nasale anteriore con Merocel”.
“Sebbene detto intervento fosse correttamente indicato e consono per la tipologia di patologia da trattare (già diagnosticata in precedenza) esso non è stato eseguito in modo completo e quindi efficace, con conseguenti profili di colpa in capo al sanitario. Dall’atto chirurgico e dalla durata dell’intervento (venti minuti) si deduce che non venne eseguita la FESS. E’ verosimile che si trattò di una semplice meatotomia, venne fatta una galvanocaustica dei turbinati inferiori, ma non fu fatta menzione di una eventuale asportazione della degenerazione moriforme della coda del turbinato “.
“Il secondo intervento praticato in data 26.09.2014. Dopo l’esecuzione del primo intervento chirurgico, non ha avuto un significativo mutamento in favor delle proprie condizioni di salute (come evidenziato dal susseguirsi di visite di controllo e dal loro esito, su cui infra ), sicché in data 26.09.2014 lo stesso è stato ricoverato per un ulteriore intervento, questa volta di “turbinectomia” (segnatamente galvanocaustica dei turbinati), previa sottoposizione ad esame audiometrico e ipedenzometrico”…..”Da rilevare la superfluità del prefato intervento che si è dimostrato inutile e, soprattutto, inefficace non avendo risolto le problematiche di base del paziente. Il peggioramento complessivo delle condizioni del paziente tra il primo e il secondo intervento e la sintomatologia dallo stesso lamentata, avrebbe dovuto indurre il sanitario a prescrivere a favore del paziente ulteriori approfondimenti diagnostici prima di valutare qualsiasi ipotesi di reintervento. Anche le terapie prescritte al paziente (esame audiometrico e impedenzometrico, nonché ciclo di cateterismi tubarici) sono da ritenersi inutili, in quanto non attuabili in quella fase di trattamento della patologia ove sarebbe stato raccomandabile, per contro, prima risolvere la patologia sinusitica di base.”
I C.T.U. hanno evidenziato che con l’esecuzione dell’intervento di “FESS” nel giugno del 2015 presso il San Raffaele di Milano, vi è stata una risoluzione completa delle problematiche poste all’origine del dolore nell’area cranio–facciale.
Quanto all’insorgenza temporale del polipo antro-coanale sul paziente, i CTU si sono espressi affermando che “verosimilmente il polipo antro-coanale asportato durante l’intervento di FESS al San Raffaele di Milano non era ancora presente alla visita del 24.2.2014, la presenza della neoformazione moriforme della coda del turbinato inferiore sinistro riscontrata strumentalmente nel corso della fibroscopia eseguita il 13.1.2014, anche in ragione della persistenza di sintomatologia algica dopo l’operazione del giugno 2014 accompagnata dalla comparsa sul paziente di una rinorrea purulenta, avrebbe dovuto suggerire al medico ulteriori approfondimenti diagnostici tramite FBS, anziché prescrivere esami inutili (audiometrici e impedenziometrici), cure parimenti inutili e invasive (catererismi tubarici) ed eseguire un secondo intervento chirurgico non risolutivo.”
Per quanto concerne i danni patiti, la CTU ha negato l’esistenza di un danno biologico permanente di natura iatrogena a carico del paziente, osservando che gli esiti degli interventi eseguiti non avevano determinato “quota di maggior danno rispetto alla patologia di base” e che l’intervento effettuato al San Raffaele aveva risolto la patologia di cui soffriva il paziente.
In sintesi, le condotte censurabili sono: esecuzione di un primo intervento incompleto e quindi inutile; esecuzione di un inutile ciclo di cateterismi tubarici dopo il primo intervento; esecuzione di un secondo intervento inutile, hanno determinato un danno biologico temporaneo correlato alla malattia post -traumatica derivante dai due interventi censurati (del 25. 06.2014 e del 26.09.2014), così quantificato: 90 giorni totali, di cui 3 al 100%, 42 al 50% e 45 al 25%.
Il Tribunale osserva che la responsabilità professionale non è, ovviamente, caratterizzata da obblighi di risultato, ma dalle risultanze della CTU è emerso chiaramente come entrambi gli interventi praticati, sia nel giugno che nel settembre del 2014, siano stati inutili, perché parziali (il primo) o non indicati soprattutto in assenza di più approfonditi accertamenti diagnostici, e comunque giudicabili come non risolutivi anche con valutazione ex ante, tenuto conto della complessiva situazione del paziente.
Il primo intervento è stato eseguito in modo incompleto (con tempistiche insufficienti e comunque non consone alla tipologia di intervento dichiaratamente praticato e senza effettuare l’uncinectomia).
Il secondo intervento di turbinectomia eseguito in data 26.09.2014, negli stessi termini del primo, non ha sortito esito positivo.
Vi è da aggiungere, infatti, che il paziente -dopo il mese di giugno 2014 – ha effettuato ben più di una visita di controllo, presentandosi addirittura nell’agosto del 2014 (26.08.2014) presso il pronto soccorso dell’ospedale per un forte dolore all’area cranio –facciale, e ciò avrebbe dovuto destare dei sospetti o quantomeno indurre il medico ad essere più attento alla sintomatologia presentata dal paziente.
Come accertato dalla CTU, questo approccio non è risultato corretto e ha portato all’esecuzione di due interventi non risolutivi, che come tali avrebbero potuto e dovuto essere evitati.
Delle condotte di malpratica, il Medico convenuto e la struttura rispondono in solido nei confronti del danneggiato.
Relativamente alla monetizzazione del danno, la voce ristorabile dell’invalidità temporanea come conteggiata dal CTU, viene liquidata in euro 1.674,02, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute viene riconosciuto l’importo di euro 1.597,66.
Rimborsabili, inoltre, le spese mediche inerenti la perizia tecnica di parte.
In conclusione, il Tribunale di Torino, dichiara tenuti e condanna i convenuti al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 3.314,02 oltre interessi; previa compensazione nella misura del 25% delle spese processuali, dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 3.091,16 a titolo di rifusione del restante 75% delle spese processuali.
Avv. Emanuela Foligno
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