Corte costituzionale: illegittima l’esclusione dell’esimente della particolare tenuità del fatto per i reati, quali la ricettazione, senza un minimo edittale di pena detentiva

La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale (ricettazione) e a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2020, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis del codice penale – inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67” – là dove non consente l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia è previsto un massimo superiore a cinque anni.

La questione di legittimità costituzionale era stata posta dal Tribunale di Taranto, chiamato a giudicare un imputato per il reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità per avere egli, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistato o comunque ricevuto alcune confezioni di rasoi e lamette da barba di provenienza furtiva.

Il Giudice a quo evidenziava la ricorrenza di tutti gli estremi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dall’art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione era tuttavia impedita dall’entità della pena edittale della ricettazione attenuata, il cui massimo di pena detentiva, pari a sei anni di reclusione, eccede il limite applicativo dell’esimente, fissato dal primo comma dello stesso art. 131-bis in cinque anni.

La Consulta ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente.

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