La ricostruzione della dinamica di un incidente è valutazione di fatto e non di diritto

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La questione tratta della ricostruzione della dinamica di un incidente stradale in cui la vittima percorreva a piedi un tratto di autostrada e veniva travolta e uccisa da un autoarticolato.

Il caso

La Corte d’appello di Genova, rigettato l’appello incidentale proposto da Autostrada dei Fiori e dall’U.C.I., in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dai congiunti della donna deceduta, nei confronti della sentenza resa dal Tribunale di Imperia (n. 615/2020), in relazione al sinistro nel corso del quale era deceduta la donna, rideterminava in 116.092,50 euro l’importo del risarcimento del danno spettante a uno dei congiunti ed in 122.822,50 euro quello in favore dell’altro familiare.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale

L’autoarticolato, con targa spagnola, percorrendo l’autostrada in direzione Francia all’interno della galleria aveva investito la vittima che percorreva il medesimo tratto, a piedi, insieme ad altre persone nel tentativo di raggiungere il confine di Stato.
Entrambi i Giudici di merito hanno dichiarato la concorrente responsabilità nella misura del 25% ciascuno per il conducente dell’autoarticolato e per Autostrada Dei Fiori, mentre per la residua metà hanno riconosciuto l’efficienza causale della vittima per l’incauta occupazione della sede stradale al momento dell’impatto.
Sulla base della CTU cinematica, è stata confermata, anche, la ricostruzione della dinamica per cui la statuizione a carico del conducente dell’autoarticolato non essendo stato dimostrato che avesse fatto il possibile per evitare l’impatto. Dalla stessa perizia era emerso, altresì, che la ragazza al momento del sinistro stava attraversando la sede stradale da sinistra verso destra. Invece, la concorrente di Autostrada Dei Fiori è stata pronunziata per la mancanza di segnaletica sulla la possibile presenza di pedoni, nonostante vi fossero stati in precedenza “ben 24 accessi” al tratto autostradale da parte di pedoni che miravano a superare il confine di Stato.

Il ricorso in Cassazione

I familiari della ragazza si rivolgono alla Corte di Cassazione e Autostrada D.F. propone ricorso incidentale. Prima della definizione, la S.C propone definizione accelerata per le seguenti motivazioni: “ritenuto che il ricorso principale appare manifestamente inammissibile, in quanto lo stabilire come si sia svolto un sinistro stradale, e come debbano essere valutate ed interpretate le CTU e gli indizi sono valutazioni di fatto e non di diritto, non censurabili in Cassazione; che il ricorso incidentale di Autostrada è manifestamente infondato; la Corte di appello ha accertato in facto una condotta ritenuta colposa dell’ente gestore dell’autostrada”.

Ciò detto, partendo dal ricorso incidentale di Autostrada Dei Fiori, la S.C. lo ritiene del tutto infondato in quanto viene denunciata violazione degli artt. 2051 e 1227 cc, sul rilievo che i Giudici di appello, pur considerandola come custode del bene, si sono basati sull’accertamento di un comportamento omissivo colposo per l’assenza di segnalazione e controllo di pedoni lungo il tratto autostradale. Ad ogni modo, l’inquadramento della fattispecie nell’alveo dell’art. 2051 cc è totalmente errato perché la norma prescinde dal profilo della condotta colposa essendo di natura oggettiva. Questo significa che ciò che rileva, ai fini della esclusione di responsabilità è solo il caso fortuito che va ad escludere il nesso di causa, ivi compreso il fatto della vittima del tutto imprevedibile, imprevenibile ed eccezionale dell’attraversamento della sede autostradale a piedi.

Il comportamento della vittima

A dire il vero, il comportamento della vittima sarebbe stato causa prossima di rilievo esclusivo del sinistro mortale, di per sé solo idonea ad elidere qualsiasi altra responsabilità. La Corte d’appello ha affermato la responsabilità di Autostrada dei Fiori sul rilievo dell’esistenza a suo carico di una specifica condotta colposa non apprezzabile come fortuito idoneo ex art. 2051 cc., ad escludere la responsabilità del proprietario della strada. Svolgendo tale ragionamento i Giudici di appello (correttamente) hanno diversamente inquadrato la fattispecie giuridica dedotta in giudizio dagli attori. Ergo, una volta riconosciuta l’esistenza di una condotta colposa a carico di Autostrada Dei Fiori, è privo di rilievo stabilire se vi erano i presupposti per l’applicazione dell’art. 2051 cc. Per tali ragioni il ricorso incidentale di Autostrada viene respinto per infondatezza.

Conclusivamente, la S.C. dichiara estinto il procedimento di cassazione quanto al ricorso principale, compensando le spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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