Ribaltate in appello le conclusioni del primo CTU in relazione alla riduzione della capacità generica di lavoro di una bracciante agricola
Con l’ordinanza n. 30317/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una bracciante agricola, già beneficiaria di pensione d’invalidità civile dal 2004, che si era vista respingere dall’INPS la domanda volta a ottenere la pensione di inabilità a far data dal gennaio 2008, assumendo di essere affetta da patologie che la rendevano totalmente inabile al lavoro. L’Istituto aveva negato il beneficio ritenendo che le infermità accertate non fossero tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa. Il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU medico-legale, aveva accolto la domanda attorea ma la Corte d’appello, accogliendo la richiesta di rinnovazione della CTU dell’Ente previdenziale, al fine di accertare il grado di perdita della capacità generica di lavoro dell’appellata “…non solo all’epoca del disposto riconoscimento, quanto anche all’attualità”, aveva riformato la pronuncia di prime cure. All’esito dell’attività peritale, infatti, la relazione diagnosticava “adenocarcinoma ovarico (2003) trattato chirurgicamente e con chemioterapia, recidiva peritoneale (2005) trattata con chiemioterapia, ipertensione arteriosa, obesità con spondilo artrosi lombare”, concludendo che il primo consulente aveva evidentemente sopravvalutato le patologie riscontrate in rapporto alla riduzione della capacità generica di lavoro, non avendo tenuto conto che talune di esse rispondevano alle cure farmacologiche. Pertanto la Corte territoriale, rilevando la mancata contestazione, da parte dell’appellata, delle conclusioni dell’ausiliare incaricato, e dando atto, altresì, che queste ultime modificavano il giudizio espresso dal primo consulente d’ufficio, vi aderiva, dichiarando “conclamato” il quadro probatorio nel senso dell’insussistenza del requisito sanitario utile ad ottenere la prestazione assistenziale richiesta.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente eccepiva che la Corte territoriale aveva aderito acriticamente alle conclusioni peritali senza avere esplicitato le ragioni specifiche del dissenso rispetto al convincimento, espresso in senso favorevole alla bracciante, dal giudice di primo grado.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso infondato.
La Cassazione ha ricordato di avere già esaminato l’ipotesi in cui, essendo presenti due successive contrastanti consulenze tecniche d’ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice abbia aderito al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo; escludendo il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l’adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico abbia fornito gli elementi che consentono, su un piano positivo di definire il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili; ha quindi stabilito che non configurano il vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei a inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente.
Applicando al caso in esame il principio richiamato, dal Palazzaccio hanno osservato che l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata non dava modo di rilevare un omesso esame di un fatto decisivo nel senso prospettato dalla ricorrente. Il Collegio distrettuale aveva, infatti, affermato che la ragione per cui aveva ritenuto di accogliere la richiesta da parte dell’INPS di disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio nasceva dall’esigenza di valutare la perdita di capacità di lavoro non solo all’epoca del riconoscimento dell’inabilità ma anche quanto al momento attuale; aveva, inoltre, richiamato testualmente la diagnosi del perito “adenocarcinoma ovarico (2003) trattato chirurgicamente e con chemioterapia, recidiva peritoneale (2005) trattata con chiemioterapia, ipertensione arteriosa, obesità con spondilo artrosi lombare”; aveva aderito, infine, alla conclusione circa l’insussistenza del requisito sanitario utile ad ottenere la prestazione, esplicitando esattamente il punto di discontinuità tra le due relazioni peritali, consistente nell’avere, il primo consulente, sopravvalutato le patologie rilevate, alcune delle quali risolvibili attraverso cure farmacologiche.
Volendo operare un raffronto tra il percorso motivazionale seguito e i principi affermati dalla giurisprudenza dì legittimità, ci si avvedeva come le censure della ricorrente apparissero dirette a rimettere in discussione elementi di giudizio già oggetto di valutazione da parte del perito d’ufficio, senza che, sul piano positivo, le stesse individuassero specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiare la logicità della motivazione di adesione alla seconda perizia da parte del giudice dell’appello; nondimeno, sul piano negativo, le doglianze della ricorrente non si palesavano in grado di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, contestando, ad esempio, che le patologie che il consulente aveva ritenuto curabili con i farmaci, in realtà tali non fossero, ma si limitavano a denunciare genericamente l’acriticità dell’adesione da parte del giudice d’appello alla perizia espressa dal secondo consulente in dissenso con il convincimento raggiunto dal perito nominato in prime cure.
La redazione giuridica
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