Respinta l’impugnazione della sentenza di merito che, a detta degli attori, non disponeva nulla in relazione alla richiesta di rinnovazione della CTU per il calcolo del danno non patrimoniale subito in occasione di un sinistro stradale

Con l’ordinanza n. 413/2020 la Cassazione si è pronunciata sulla censura presentata da due ricorrenti avverso la sentenza con cui il Tribunale, confermando la decisione del Giudice di Pace condannava la parte convenuta, in solido con il proprio assicuratore per la “RCA”, a versare loro, a titolo di danno non patrimoniale, le somme, rispettivamente, di 1.508,97 e di 1.516,61 euro, riconoscendone l’esclusiva responsabilità nella causazione di un sinistro stradale che li aveva visti coinvolti. In appello gli attori avevano lamentato che il primo giudice, nel valutare l’entità dei postumi delle lesioni conseguenti al sinistro, avesse omesso di valutare le contestazioni mosse all’elaborato dell’ausiliario. Avevano pertanto richiesto, in relazione alla statuizione sul “quantum debeatur”, la rinnovazione della CTU espletata in primo grado; ma l’istanza era stata respinta.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i danneggiati eccepivano che nella sentenza impugnata non era rinvenibile alcuna decisione, neppure implicita, in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza manifestamente infondata.

Dal Palazzaccio hanno infatti ribadito che “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza”. Il tutto “senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione”.

Nel caso in esame, oltretutto, tale motivazione implicita risultava assai chiaramente da un passaggio della sentenza impugnata in cui si affermava che il giudice, “quale “peritus peritorum””, aveva ritenuto di non poter riconoscere a ciascuno degli appellanti “alcun ulteriore punto di invalidità permanente”, e ciò “tenuto conto” non solo delle diagnosi dei traumi riportati, ma anche “delle risultanze della espletata CTU medica e delle osservazioni e contestazioni all’uopo mosse dagli istanti all’elaborato peritale”; conclusione ulteriormente esplicitata dal giudice di appello attraverso la considerazione che “nessuno dei traumi riscontrati è stato oggetto di positivo accertamento clinico strumentale di natura obiettiva, nell’immediatezza dei fatti, in linea con quanto disposto dall’art. 139 codice delle assicurazioni, comma 2”.

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