In caso di rinvio dell’udienza per la partecipazione dell’avvocato all’astensione indetta dall’associazione di categoria, nessun avviso deve essere dato all’imputato assente, essendo compito del proprio difensore portarlo a conoscenza del differimento

La vicenda

La Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di un condannato, avente ad oggetto la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, con riferimento alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma divenuta irrevocabile.

Contro l’indicata ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’errore commesso dai giudici di merito che a sua detta avrebbe equivocato il contenuto della domanda di restituzione del termine, con la quale non si lamentava il difetto di notifica dell’avviso di deposito della sentenza, bensì la lesione del diritto di difesa, in quanto l’imputato in udienza era stato dichiarato assente, nonostante sia il difensore di fiducia, sia il difensore di ufficio nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, avessero aderito all’astensione indetta dall’associazione di categoria; il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto stabilire de plano il rinvio dell’udienza senza svolgere alcuna attività, disponendo la rinnovazione del decreto di citazione all’imputato non presente; ciò che invece, non era avvenuto, con conseguente nullità assoluta per violazione del diritto di difesa.

Ed invero – a detta della difesa – solo attraverso detta notifica l’imputato avrebbe avuto contezza dell’adesione del difensore dell’astensione e del conseguente rinvio dell’udienza di dibattimento.

Ma il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. (Terza Sezione Penale, sentenza n. 1440/2019)

A seguito dell’introduzione dell’istituto dell’assenza da parte della L. n. 67 del 2014, è stato modificato anche l’art. 175 c.p.p., comma 2, nel senso che la restituzione del termine per proporre opposizione è prevista solamente a favore dell’imputato definitivamente condannato con decreto penale, che non abbia avuto conoscenza effettiva del provvedimento. Nel caso, invece, in cui l’imputato, dichiarato assente, sia stato definitivamente condannato con sentenza, ove intenda provare che l’assenza è dovuta a un’incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo, l’unico rimedio esperibile è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p..

In ogni caso, anche a voler ritenere che la Corte di merito non avesse colto il senso dell’istanza di restituzione nel termine, la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui in caso di adesione del difensore di fiducia dall’astensione indetta dall’associazione di categoria il giudice dovrebbe rinviare de plano il processo, disponendo la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all’imputato, è in aperto contrasto con il chiaro dettato normativo.

Il riferimento normativo

Ai sensi dell’art. 484 c.p.p., comma 1, “prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti”; si tratta di un’attività prodromica ad ogni altra e che assume una particolare rilevanza alla prima udienza dibattimentale: solo dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, e quindi la regolarità delle notifiche del decreto dispositivo del giudizio, se del caso dichiarando l’assenza dell’imputato regolarmente citato e non comparso, il giudice può dare inizio al dibattimento, affrontando le ulteriori questioni a lui sottoposte, quale, venendo al caso in esame, il differimento dell’udienza a motivo dell’adesione del difensore all’astensione indetta dall’associazione di categoria.

In tal caso, ove l’udienza sia differita, nessun avviso deve essere dato all’imputato assente, essendo costui “rappresentato dal difensore”, come stabilisce l’art. 420-bis c.p.p., comma 3, tanto più che, nel caso in esame, si trattava di difensore di fiducia, il quale avrebbe dovuto portare a conoscenza il proprio assistito del differimento dell’udienza causato da una libera scelta del difensore medesimo.

La decisione

Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La redazione giuridica

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