L’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione sulla questione giurisdizionale sollevata nell’ambito di una causa per risarcimento danni tra un privato cittadino e un consorzio operante nel settore delle energie rinnovabili
“Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O. nella controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un’opera pubblica e, dunque, ad attività di natura materiale e non ad attività provvedimentale, nello svolgimento della quale, non solo i soggetti privati, ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra, hanno l’obbligo di osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza, imposte dal precetto del neminem laedere a tutela dell’incolumità dei consociati e dell’integrità del loro patrimonio”. Lo ha chiarito la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7637/2020 pronunciandosi sul contenzioso tra un consorzio che opera nell’ambito delle energie rinnovabili e una s.r.l da un alto e un privato dall’altro in materia di giurisdizione relativa a un procedimento pendente di fronte a un tribunale ordinario.
Il cittadino aveva citato in giudizio le controparti, deducendo, come alcuni degli aerogeneratori del parco eolico realizzati da una s.p.a su incarico della s.r.l, a cui il consorzio aveva domandato la realizzazione, erano stati posizionati a una distanza inferiore dal suo fabbricato, rispetto a quanto imposto dalla linee guida regionali. Chiedeva pertanto l’accertamento della violazione delle distanze e la produzione di immissioni acustiche intollerabili e pregiudizievoli per la salute di tutti gli abitanti del suo immobile e delle attività svolte sulla sua proprietà, con conseguente deprezzamento del valore del bene. Da li pretesa che il funzionamento degli impianti venisse ricondotto nei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore o che ne venisse inibito definitivamente il funzionamento, oltre alla richiesta di risarcimento del danno di 5000 euro per ogni aerogeneratore, dalla messa in servizio fino alla eliminazione della rumorosità molesta.
Il consorzio e la s.r.l si erano costituiti in giudizio e avevano contestato la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla causa intrapresa dal privato.
A loro avviso, infatti, ai sensi dell’art. 133 del Codice di Giustizia Amministrativa, rientrano nella giurisdizione amministrativa le cause risarcitorie che scaturiscono da un provvedimento amministrativo. La allocazione delle pale eoliche contestata, infatti, era stata oggetto di un procedimento amministrativo che aveva ritenuto congrua la distanza dell’impianto e la tollerabilità delle immissioni di rumore, tanto che la Regione aveva rilasciato la relativa autorizzazione.
L’attore, proponendo contro-ricorso, aveva precisato, tuttavia, che con la sua azione non intendeva contestare la legittimità del provvedimento amministrativo che aveva rilasciato l’autorizzazione e neppure le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione. Egli intendeva solo contestare l’errata qualificazione del suo fabbricato come pertinenza agricola, mentre si sarebbe trattato di un immobile urbano, così come risultava censito al catasto.
Tale qualifica avrebbe dovuto comportare il rispetto delle distanze dai fabbricati nel rispetto delle linee guida regionali che impongono “una distanza minima di cinque volte l’altezza di ogni aerogeneratore”.
Le Sezioni Unite della Cassazione, su intervento invocato dal Tribunale, hanno ritenuto di accogliere la tesi del contro-ricorrente, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in quanto quest’ultimo aveva chiesto in via principale di accertare la generazione di immissioni rumorose, moleste e intollerabili da parte delle pale eoliche, con effetti pregiudizievoli per se stesso, per i propri familiari e per le loro attività, compromesse dall’effetto negativo dell’inquinamento acustico prodotto dall’impianto. La sua azione, dunque, non era rivolta contro un provvedimento, ma contro una condotta della Pubblica Amministrazione.
La redazione giuridica
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