La figura dei terzi protetti dal contratto è limitata, in responsabilità medica, ai casi di danni da nascita indesiderata. Al di fuori di queste ipotesi, l’azione per perdita o lesione del rapporto parentale è di natura aquiliana (Cass. civ., sez. VI – 3, Ordinanza n. 21404 del 26 luglio 2021)

Una neonata muore pochi mesi dopo la nascita a seguito di un intervento chirurgico. I genitori agiscono per ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio.

La Suprema Corte chiarisce la questione dell’interferenza della responsabilità contrattuale, da contatto sociale, con quella extracontrattuale e sull’efficacia protettiva della prima anche verso i terzi.

I genitori della neonata citano a giudizio l’Azienda Ospedaliera per sentirla condannare al risarcimento del danno sia iure hereditatis della figlia per perdita della vita, sia iure proprio per la perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano la domanda di risarcimento del danno iure proprio per intervenuta prescrizione quinquennale.

La vicenda approda in Cassazione con due motivi di doglianza: la mancata estensione degli effetti protettivi della responsabilità da contatto sociale, oltre che alla persona soggetta alle cure, anche ai genitori con conseguente esclusione del riconoscimento del termine di prescrizione decennale; la mancata applicazione del termine di prescrizione da reato.

Riguardo gli effetti protettivi della responsabilità da contatto sociale verso i terzi, gli Ermellini danno atto che la pretesa risarcitoria instaurata dai genitori riguarda l’inadempimento del contratto concluso con la struttura sanitaria (in qualità di rappresentanti della figlia minore) per il danno iure hereditatis, e la possibilità di considerare i genitori “terzi protetti dal contratto”, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale al credito risarcitorio per danni iure proprio, in luogo di quello quinquennale.

Ebbene, la figura dei “terzi protetti dal contratto” deve essere limitata, in ambito di responsabilità medica, ai casi di danni da nascita indesiderata. Al di fuori di queste ipotesi, l’azione per perdita o lesione del rapporto parentale è di natura solo aquiliana.

Assumono, quindi, rilievo la relazionalità e la conseguente natura dell’interesse leso: per affermare l’efficacia protettiva del contratto verso terzi, occorre che l’interesse di cui i terzi siano portatori risulti anch’esso strutturalmente connesso a quello dedotto in obbligazione, ovvero, detto diversamente, l’interesse deve essere identico a quello dello stipulante.

Una estensione generalizzata degli effetti contrattuali andrebbe a svuotare di significato il principio di relatività degli effetti del contratto, dunque il motivo è infondato.

Con il secondo motivi i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, e ciò per non avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la prescrizione da reato (destinata ad operare, secondo i ricorrenti, per un danno “iure proprio” quale quello in esame), giacché “per quanto accertato dal CTU nel primo grado di giudizio”, la morte della piccola “integra gli estremi dell’omicidio colposo, quantomeno applicando il criterio della causalità adeguata del “più probabile che non””; – che non osta a tale esito la circostanza che siffatta censura non fosse “stata oggetto di specifico motivo di appello”, trovando nella specie applicazione il principio “iura novit curia”; – che, pertanto, essendo la morte della bimba avvenuta il 28 ottobre 2001, il termine decennale di prescrizione, risultante dal combinato disposto dell’art. 2947 c.c., comma 3, e degli artt. 589 e 157 c.p. (il secondo dei quali applicabile nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1), si sarebbe interrotto per effetto della missiva del 21 ottobre 2011 recante la richiesta di risarcimento del danno; – che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la Gestione Liquidatoria, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o rigettato, rilevando, in particolare, quanto al secondo motivo come il termine ex art. 2947 c.c., comma 3, non sarebbe applicabile ad un soggetto (la struttura ospedaliera) diverso da quelli (i sanitari) astrattamente passibili di responsabilità penale; – che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 26 novembre 2020; – che i ricorrenti hanno presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Per quanto riguarda il secondo motivo, inerente il termine di prescrizione del reato, la Corte osserva che essendo la domanda giudiziale prospettata come astrattamente riconducibile al delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.), ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c. il termine di prescrizione doveva essere ritenuto decennale, in ossequio alla prescrizione del delitto di omicidio colposo nella previsione applicabile ratione temporis dell’art. 157 c.p. (nella versione anteriore alla modifica operata dalla L. n. 251/2005).

Il motivo è fondato.

In particolare, “la deduzione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione”, ovvero quello indicato all’art. 2947 c.c., comma 3 , integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d’ufficio, restando inteso, tuttavia, che, ove essa “sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione, per la prima volta, in Cassazione è ammissibile con “il limite della non necessità di accertamenti di fatto”.

Infatti, l’esame del Giudice di legittimità attiene ad una “quaestio juris”, ossia alla mera qualificazione del fatto – già tempestivamente dedotto – al fine di pervenire all’esatta applicazione della legge in punto di termine di prescrizione ad esso applicabile”.

Che la morte della piccola fosse stata prospettata come astrattamente riconducibile, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, al delitto ex art. 589 c.p., risulta, per vero, dallo stesso atto di citazione introduttivo del giudizio, dal momento che la responsabilità della struttura ospedaliera era ipotizzata, come si legge anche in ricorso, “per il fatto del personale medico e paramedico imputabile allo stesso per colpa”.

E’ già stato affermato che l’art. 2947 c.c., “quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all’azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta”, ovvero, “nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente”.

Inoltre, è corretto anche il calcolo in dieci anni del termine di prescrizione ex art. 2947 c.c., comma 3, risultando decennale, al momento della commissione del fatto (28 ottobre 2001), la prescrizione del delitto di omicidio colposo, dovendo nella specie trovare applicazione, “catione temporis”, il testo dell’art. 157 c.p. anteriore alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, visto che l’art. 2947 c.c., comma 3, prima parte, individua il termine prescrizionale “con la tecnica del rinvio recettizio”.

Pertanto, la Suprema Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassando, in relazione, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, perché decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Avv. Emanuela Foligno

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