La mancata allegazione delle prove che dimostrino il peggioramento di salute dopo l’intervento porta al rigetto della domanda di risarcimento del danno

Il paziente che lamenti un peggioramento del proprio stato di salute a seguito dell’intervento subito deve allegare le prove a supporto di quanto afferma per ottenere il risarcimento del danno. Lo ha chiarito la Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 2683/2020.

Il caso riguarda una paziente che si era sottoposta ad un intervento di cheratotomia ad entrambi gli occhi e che successivamente a tale intervento aveva riportato un peggioramento della vista, un’infezione diffusa e malessere psichico. Il consulente di parte interpellato aveva rilevato un’inadeguata valutazione preoperatoria e la mancanza di una corretta informazione alla paziente, che in questo modo non aveva potuto valutare in modo consapevole i rischi legati all’esecuzione dell’intervento.

Il Tribunale di Benevento rigettava la domanda e compensava le spese di lite, ritenendo, in adesione alle risultanze dell’elaborato peritale, che non sussistesse alcuna responsabilità del medico e che lo stesso avesse informato verbalmente la paziente dei rischi che sarebbero derivati dall’intervento.

La donna proponeva quindi appello avverso la sentenza di primo grado.

Il giudice del gravame, tuttavia, riteneva l’appello infondato, motivando così la propria decisione: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. sez. un. 11.1.2008 n. 577).

Di conseguenza, “nella specie sarebbe stato onere della parte attrice provare l’aggravamento della patologia, e cioè che il visus pre-intervento era superiore a quello postintervento, anche (eventualmente) mediante la produzione della cartella clinica, documento che la Zu. avrebbe potuto richiedere alla controparte in via stragiudiziale, ovvero, in caso di documentato rifiuto della consegna, mediante ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c.”.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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