Risarcimento per prodotti difettosi: non basta il danno, va dimostrato il nesso di causalità

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Nel caso di risarcimento per prodotti difettosi, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è sufficiente dimostrare l’esistenza del danno, ma occorre provare il nesso di causalità tra la condotta dei soggetti coinvolti e l’evento dannoso. Solo così è possibile stabilire chi sia effettivamente responsabile e in quale misura, soprattutto quando più soggetti intervengono nella catena produttiva o commerciale del bene (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 ottobre 2025, n. 28744).

La vicenda

Il Tribunale di Fermo rigetta la domanda di prodotti difettosi che l’attrice avrebbe subito nella produzione di calzature, la quale gliele aveva perciò restituite. La Corte di Ancona, invece, condanna le società coinvolte nella compravendita a risarcire l’appellante di danni subiti nella misura di Euro 72.990,00.

Si insiste sul corretto adempimento della prestazione nonché sulle risultanze di laboratorio emerse in sede di ATP: questa critica si risolve in una inammissibile richiesta di revisione dell’esito dell’accertamento fattuale.

Si deduce che la condanna solidale sarebbe errata, così come la quantificazione del risarcimento se non altro per l’”esiguo valore” degli accessori prodotti dalla ricorrente.

Le critiche sono inammissibili.

La responsabilità solidale

Ebbene, per la responsabilità solidale di cui all’articolo 2055, primo comma, c.c., “norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p.”, è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se “le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità.

Ciò che è dirimente è l’unicità del fatto dannoso. La fattispecie della responsabilità in parola implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti.

Conclusivamente, il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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