Chiamata in causa è l’ASL di Vibo Valentia in relazione alla ritardata diagnosi di una malattia neurologica (encefalomielite) da cui era risultata affetta la paziente dopo numerosi accessi alle strutture ospedaliere.
Tribunale di Vibo V. e poi Corte di appello di Catanzaro rigettano la domanda risarcitoria e i familiari della paziente avanzano pesanti critiche alla CTU.
La CTU svolta in primo grado escludeva l’esistenza di condotte negligenti o imperite nei confronti della paziente affetta da una malattia neurologica (midriasi bilaterale). Questo sia in relazione alle prestazioni erogate nel periodo tra il 28/3/2006 ed il 13/4/2006, avendo seguito il protocollo di primo livello previsto in caso di FUO, sia in relazione alle prestazioni erogate nel periodo compreso tra il 15/4/2006 ed il 21/4/2006 avendo eseguito gli accertamenti del caso e disposto il ricovero presso il reparto di neurologia di Cosenza (per mancanza di posti letto) provvisto di RMN, ove era stata infine diagnosticata la encefalomielite e praticate le cure del caso.
La critiche alla CTU e le contestazioni dei familiari
Secondo i familiari della vittima il Tribunale si era basato su una CTU del tutto errata nelle parti in cui non aveva considerato negligente o imperita:
- a) la mancata diagnosi della patologia neurologica sulla base della sintomatologia della donna manifestatasi in occasione del ricovero dal 28/3/2006 al 1/4/2006.
- b) la mancata formulazione di una qualsiasi diagnosi o, comunque, la mancata esecuzione di accertamenti neurologici a fronte dei problemi di ritenzione urinaria acuta verificatisi in data 12/4/2006 e 13/4/2006.
- c) la formulazione di una diagnosi di sindrome depressiva in occasione del ricovero del 15/4/2006, nonostante la sintomatologia esistente (cefalea, disorientamento e stato confusionale) fosse indicativa (quantomeno anche) di una patologia neurologica e, dunque, fosse necessario eseguire una RMN in luogo della non adeguata TAC.
- d) il tardivo ricovero nel reparto di neurologia di Cosenza nonostante i sintomi presenti a partire dal 15/4/2006 e nonostante la midriasi si fosse manifestata già in data 19/4/2006.
La Corte di Catanzaro rigettava il gravame con conferma del primo grado, rigettava la richiesta di rinnovo della CTU deducendo che non poteva ipotizzarsi alcuna condotta omissiva dei sanitari, perché nel periodo 28/3/2006-1/4/2006 era assente una sintomatologia neurologica, mentre nel periodo 10/4/2006-21/4/2006 si erano manifestati danni neurologici solamente in data 19/4/2006, seguiti da una tempestiva diagnosi e cura.
L’intervento della Corte di Cassazione
La questione arriva in Corte di Cassazione (che rigetta il ricorso), dove, sostanzialmente, vengono avanzate critiche alla CTU del primo grado e il rigetto di rinnovo della stessa in secondo grado. In particolar modo viene sostenuto che i Giudici di merito avrebbero errato nell’accertare il nesso causale valutando i sintomi della paziente riscontrati nei suoi accessi e ricoveri presso le strutture della ASP di Vibo Valentia in maniera atomistica, effettuando cioè una “segmentazione” della complessiva condotta dei sanitari in relazione ai singoli accessi e ricoveri della donna, mentre invece avrebbe dovuto essere considerata “unitariamente” tale condotta in relazione a tutti i vari sintomi riscontrati nei vari accessi e ricoveri avvenuti nelle settimane precedenti alla formulazione della diagnosi finale (eventualmente mediante il rinnovo della CTU).
La Corte di Catanzaro, secondo i ricorrenti, non valutava i rilievi critici del CTP perché non sarebbero stati indicati i sintomi (anteriori alla midriasi del 19/4/2006) che avrebbero imposto ulteriori approfondimenti diagnostici, evidenziando, più precisamente, che “non sarebbe stato indicato rispetto a quali segnali clinici tale ritardo diagnostico sarebbe intervenuto e quali sintomi i sanitari dei due nosocomi di Vibo V. avrebbero sottovalutato o non rilevato, posto che alla comparsa della midriasi essi si sono tempestivamente attivati per provvedere ad ulteriori approfondimenti diagnostici”.
Tuttavia questa critica sottintende una critica della complessiva valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte d’appello alla luce della CTU acquisita, ritenuta da quest’ultima esaustiva, e dei rilievi critici del CT di parte, ritenuti non sufficienti da entrambi i giudici di merito, con l’intendo di provocare un inammissibile riesame delle argomentazioni svolte dal Giudice dell’appello.
Le motivazioni dei giudici di Appello
La Corte di Catanzaro ha escluso una condotta omissiva colposa dei sanitari intervenuti perché ha ritenuto che, nei primi accessi al pronto soccorso del 18 gennaio e del 5 febbraio 2006 non vi sarebbero stati segnali clinici che imponessero esami finalizzati a verificare l’esistenza di patologie neurologiche e, allo stesso modo, in occasione del ricovero dal 28 marzo 2006 all’1 aprile 2006.
Mentre nel periodo dal 10 aprile al 21 aprile le TAC eseguite e le visite neurologiche avevano avuto esito negativo e, a seguito della persistenza della midriasi e dello stato di disorientamento e confusionale, da un lato, e della improvvisa comparsa di rigor nucalis e cecità, dall’altro lato, erano stati disposti più approfonditi esami neurologici e, cioè, la RMN encefalo e l’esame del liquor che avevano rilevato la encefalomielite acuta disseminata che è “rara malattia acuta demielinizzante multifocale del sistema nervoso centrale che esordisce improvvisamente la cui patogenesi non è ancora pienamente compresa”.
Ciò sulla base di una valutazione peritale che ha ritenuto corrette e non negligenti le singole operazioni diagnostiche effettuate con riferimento ai primi sintomi della malattia e agli stadi successivi, fino al definitivo accertamento.
Ergo non vi è stata una errata applicazione del principio di diritto in tema di valutazione del nesso causale per una “segmentazione” della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria, in quanto è stata esaminata la differente sintomatologia osservata nei vari periodi di ricovero, da effettuarsi con valutazione ex ante e non ex post, che, nei fatti, non ha permesso di rilevare la presenza di condotte omissive in termini di valutazioni diagnostiche.
La CTU in ambito di responsabilità sanitaria è di tipo percipiente
La S.C. rammenta che la CTU in ambito di responsabilità sanitaria è di tipo percipiente per le conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche. Inoltre, “proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al Giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale“.
In conclusione, il ricorso viene integralmente rigettato (Corte di Cassazione, III civile, 18 ottobre 2024, n. 27080).
Avv. Emanuela Foligno