Dalla CTU medico legale e ambientale è emerso che la malattia denunciata dal lavoratore è in rapporto causale o concausale con il rischio emerso (Tribunale di Rieti, Sez. Lavoro, Sentenza n. 163/2021 del 15/06/2021)

Il ricorrente cita a giudizio l’Inail e premette di avere svolto attività lavorativa quale facchino/magazziniere alle dipendenze di un importante corriere-spedizioniere, con svolgimento di turni di lavoro notturni di 9 ore ciascuno, dalle 22 alle 7,00, e invoca il riconoscimento della malattia denunciata in data 28.1.2015 (rotoscoliosi concava dell’asse lombare) in quanto contratta in occasione ed a causa dell’attività lavorativa svolta che ha comportato una menomazione permanente dell’integrità nella misura del 22%.

Chiede, quindi, il diritto alla costituzione della corrispondente rendita o alla liquidazione del corrispondente indennizzo in capitale, ex art. 13 D.Lgs. 38/2000.

Deduce in particolare il lavoratore che:

  • nello svolgimento della attività lavorativa ha costantemente caricato e scaricato pacchi dai furgoni aziendali, del peso anche di 50/60 kg. provvedendo alla loro sistemazione sugli scaffali del magazzino ed al loro successivo smistamento per la destinazione prevista;
  • che a causa del perdurante svolgimento di tali mansioni, ha con tratto la malattia professionale: “rotoscoliosi dx concava dell’asse lombare; spondilo artrosi del tratto lombare con osteofisi somatica ed intensa sclerosi delle limitanti più evidenti in L3 L4 L5 con spazi discali sensibilmente ridotti; esiti di intervento per applicazione distanziatore interspinoso a livello L4 – L5. In L3 -L4 lo spazio intersomatico è ridotto sul versante concavo della scoliosi (dx); sofferenza neurogena arti inferiori”; tale malattia professionale ha comportato postumi permanenti con riduzione della capacità di lavoro generica nella misura del 22%, così come accertato ed illustrato dal CTP di parte ricorrente;
  • che in data 28.1.2015 presentava denuncia di malattia professionale alkl’Inail chiedendo le indennità previste dalla legge;
  • che l’Inail apriva la pratica di malattia professionale con il n. 513106321 e con provvedimento del 27.3.2015 respingeva la domanda archiviando la pratica per esclusione del nesso di causalità tra il rischio lavorativo a cui era stato esposto e la malattia denunciata;
  • che, avverso tale provvedimento presentava opposizione senza avere riscontro.

L’Inail si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e il Tribunale procede con l’espletamento di prove testimoniali e CTU Medico-legale.

All’esito della fase istruttoria il ricorso viene considerato fondato.

Dalle prove testimoniali è emersa l’esposizione al rischio lavorativo consistente nella movimentazione manuale di carichi (MMC).

Inoltre, la CTU ambientale ha dato atto che “molto probabile che il ricorrente sia stato esposto nello svolgimento del proprio lavoro dal 2001 ad oggi, a d indici di rischio per Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) superiori ai limiti di legge (IS>1) “.

Dalla CTU medico legale è emerso che la rotoscoliosi concava dell’asse lombare denunciata dal ricorrente è in rapporto causale o concausale con il rischio emerso.

Nello specifico, il CTU ha rilevato “Dalla visita medica, integrata dai dati emersi dalla documentazione sanitaria allegata in atti e da quella esibita in sede di visita medica, dai dati anamnestici, possiamo affermare che il quadro patologico di cui è affetto il Ricorrente è rappresentato da: “Rotoscoliosi dx concava dell’asse lombare; spondilo artrosi del tratto lombare con osteofisi somatica ed intensa sclerosi delle limitanti più evidenti in L3 L4 L5 con spazi discali sensibilmente ridotti; esiti di intervento per applicazione distanziatore interspinoso a livello L4 -L5. In L3 -L4 lo spazio intersomatico è ridotto sul versante concavo della scoliosi dx; sofferenza neurogena arti inferiori. Dagli atti risulta che il Ricorrente dal 2001 al 2014 ha lavorato presso lo stabilimento di Fiano Romano (smistamento e consegna pacchi) con turni di lavoro notturni di 9 ore (dalle ore 22.00 alle ore 07.00). Risulta che il Ricorrente abbia scaricato pacchi da furgoni aziendali di peso 50/60 Kg e sistemati sugli scaffali del magazzino. E’ evidente, ictu oculi, che un attività del genere abbia esercitato sulla colonna vertebrale, già affetta da rotoscoliosi, delle sollecitazioni notevoli che grande importanza hanno nella eziopatogenesi della malattia artrosica. Le stesse erni discali che, pur riconoscendo nella loro eziopatogenesi la predisposizione eredo-costituzionale, non traggono, certo, beneficio da una sollecitazione abnorme della colonna vertebrale. Si potrebbe obiettare che la patologia artrosica è molto diffusa tra la popolazione. Ciò non esclude il rapporto di causalità di lavoro con lavori tipo quello impiegatizio in cui il soggetto è costretto a mantenere una posizione obbligata per diverse ore al giorno, oppure gli operatori di martelli pneumatici la cui colonna vertebrale è oggetto di microsollecitazioni. Dire che una patologia è molto diffusa e che può avere una predisposizione eredo costituzionale NON esclude il nesso di causalità. Anzi la predisposizione costituzionale, volendo fare un paragone con il diritto penale, rappresenta una aggravante piuttosto che un’attenuante. Per quanto precede la patologia disco -artrosica di cui è affetto il Ricorrente è da porre in nesso causale con l’attività lavorativa svolta e va quantificata nella misura del 12% (dodici per cento)”.

Il Giudice condivide in toto le argomentazioni e le conclusioni del CTU, ponendole a base dell’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, accoglie il ricorso e dichiara la natura professionale della tecnopatia contratta dal ricorrente e condanna l’Inail al pagamento delle prestazioni previste dalla legge dalla data della domanda, parametrate ad un grado di invalidità del 12%, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

L’Inail, inoltre, viene condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.270,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Spese delle C.T.U. a carico integrale dell’Istituto.

Avv. Emanuela Foligno

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