Sul sito di Cassa Forense è stata pubblicata l’informativa riguardante le scadenze per i contributi dei legali e le domande di esonero

Sul sito di Cassa Forense è stata recentemente pubblicata una importante informativa riguardante le scadenze per i contributi dei legali e le domande di esonero.

L’informativa riguarda infatti le nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2018 e le domande di esonero per chi ne ha diritto.

Nel documento, inoltre, viene ricordato che il contributo minimo integrativo non è conteggiato. Ciò nell’attesa dell’approvazione da parte dei ministeri vigilanti della delibera che abroga la misura per gli anni 2018-2022.

Non solo. Si ricorda anche che i contributi minimi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla Cassa sono riscossi tramite Mav, bancario e/o postale. Ma anche, in via straordinaria, per il 2018, con le modalità di seguito indicate.

La prima rata scadrà il 28 febbraio, la seconda il 30 aprile, la terza il 30 giugno (2 luglio) e la quarta il 30 settembre (1 ottobre). Queste le scadenze per i contributi dei legali, stabiliti sulla base dell’effettivo status previdenziale di ogni iscritto, automaticamente determinato dalla Cassa.

La misura della contribuzione minima soggettiva obbligatoria per l’anno 2018 è costituita come segue.

  • contributo minimo soggettivo intero € 2.815,00
  • con riduzione del 50% € 1.407,50
  • con riduzione dell’ulteriore 50% € 703,75

Come ricordato da Cassa Forense, le riduzioni riguardano i casi previsti “dall’art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione”.

Per quel che concerne invece il contributo minimo integrativo, ecco cosa occorre sapere.

Se e nella misura in cui è dovuto, al momento non risulta ricompreso nelle quattro rate indicate.

Ciò in quanto si attende l’approvazione, da parte dei ministeri Vigilanti, della delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 29 settembre 2017 concernente la temporanea abrogazione della misura per gli anni 2018-2022.

Qualora, la delibera non venga approvata, il contributo, se dovuto, sarà richiesto mediante Mav con scadenza 31 ottobre 2018.

Se invece tale delibera verrà approvata, sarà cura della Cassa annullare l’emissione del Mav e darne ampia comunicazione agli iscritti.

Per quel che riguarda il contributo di maternità, questo verrà determinato “previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e, come già nell’anno 2017, richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2018, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile prima della scadenza del 30/09/2018 (1 ottobre)”.

Un capitolo a parte riguarda i pensionati di vecchiaia.

Per loro, il pagamento del contributo potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2018 (1/10/2018). Si potrà effettuare mediante la produzione e la stampa del bollettino. Oppure, tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione in unica soluzione nel mese di settembre, ovvero rateizzato in quattro rate da settembre a dicembre, se tale modalità di pagamento è già stata richiesta.

Qualora il pensionato non avesse ancora attivato tale ultima opzione, potrà farlo utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione modulistica del portale della Cassa.

Per pagare tramite Mav la contribuzione alle scadenze previste, gli avvocati dovranno generare e stampare direttamente dal sito internet della Cassa i relativi bollettini. Ciò potrà avvenire solo accedendo alla sezione riservata, utilizzando il codice meccanografico e il PIN personale.

Già a partire da oggi lunedì 5 febbraio 2018, la procedura sarà accessibile.

E, sempre da oggi, sul sito di Cassa Forense è disponibile la funzionalità per la presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018.

Questo può essere chiesto per una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale ed “esclusivamente” in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell’art. 21 l. n. 247/2012.

Nell’ipotesi di maternità/adozione, l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere esteso fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.

Le domande di esonero per il 2018 potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa entro e non oltre il 30 settembre 2018 (1 ottobre 2018).

La presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante la procedura web disponibile sul sito della Cassa.

Le domande di esonero per malattia o assistenza a congiunto, invece, potranno essere inoltrate soltanto previa stampa e inoltro della relativa certificazione.

L’ammissione al beneficio è subordinata all’accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell’istanza sarà comunicato al singolo richiedente al termine dell’istruttoria.

 

 

 

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