La Corte di appello di Trieste ha condannato il datore di lavoro e il guidatore del bobcat per il decesso del lavoratore durante gli scavi per la fibra ottica. La Corte di Cassazione respinge le censure e conferma il secondo grado (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 21 giugno 2024, n. 24565).
In data 12/09/12, nel corso dei lavori per la posa di cavi di fibra ottica nel Comune di Cormons, durante la fase di sgombero del cantiere, l’escavatorista riportava gravi lesioni cranio-encefaliche in esito al ribaltamento del macchinario utilizzato presso il cantiere, denominato bobcat, ribaltamento avvenuto mentre il bobcat veniva caricato su un camion.
Agli imputati (datore di lavoro e guidatore del bobcat) si era rimproverato mancata adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi alle attività di carico e scarico del mini escavatore con l’ausilio delle rampe di carico e per non aver fornito corretta formazione ed informazione in ordine all’utilizzo di escavatori e rampe di carico, costituenti attrezzature di lavoro richiedenti conoscenze particolari, nonché il non aver valutato i rischi della lavorazione consistente nell’attività di carico e scarico del mini escavatore dal camion con l’ausilio delle rampe di carico.
La sentenza della Corte d’Appello di Trieste
La Corte d’Appello di Trieste ribaltava la decisione di primo grado. In primo luogo escludeva che il lavoratore si trovasse alla guida del mezzo al momento del ribaltamento, alla luce della ricostruzione effettuata dal CT del PM e dal medico legale. In particolare, il consulente aveva rilevato che la caduta dalle rampe del bobcat non avrebbe potuto determinare lo sbalzamento della vittima, come sostenuto dai testimoni, poiché il bobcat procedeva troppo lentamente per determinare lo sbalzo del lavoratore all’esterno e a una distanza di 5 metri. Inoltre, il lavoratore avrebbe riportato danni in altre parti del corpo, mentre egli era deceduto per un colpo alla nuca, plausibilmente riportato a seguito di una caduta all’indietro dopo essere stato colpito al volto: difatti la vittima presentava, sul viso, il segno del bullone della benna.
Ricostruita in tal senso la dinamica dell’infortunio, i giudici di appello ritenevano che il ribaltamento del mini escavatore fosse stato causato da una serie di fattori quali l’erroneo carico del bobcat con la benna in avanti e lo scorretto fissaggio delle sponde al pianale dell’autocarro. Osservavano i giudici di merito che il ribaltamento del mezzo si era certamente verificato a causa della scorretta esecuzione della manovra di carico con la benna in avanti e del difettoso fissaggio della rampa. In seguito al ribaltamento, il lavoratore era stato colpito mortalmente. L’assenza di formazione e di valutazione del rischio connesso all’operazione aveva, quindi, provocato l’infortunio, atteso che, se la procedura fosse stata eseguita correttamente, l’evento non si sarebbe verificato.
La mancanza di formazione e il ricorso in Cassazione
Oltre a questo risultava accertata l’assoluta mancanza di formazione dei lavoratori impegnati negli scavi per la fibra ottica, secondo cui era prassi non fissare le rampe di carico, nonché la mancata previsione, da parte del POS, della valutazione dei rischi per la fase di scarico e carico dei mini escavatori, nonché l’assenza di prova circa l’avvenuta frequentazione di appositi corsi da parte degli operai addetti in ordine alla corretta esecuzione delle procedure di carico e scarico dei mini escavatori.
Invano il ricorso dei due imputati alla Corte di Cassazione. Lamentano un differente apprezzamento della prova dichiarativa, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto attendibile la dinamica ricostruttiva del sinistro offerta dal consulente del PM, che invece era stata disattesa in primo grado. La Corte avrebbe inoltre totalmente ignorato le tesi espresse dal consulente di parte.
La S.C., nel respingere integralmente il ricorso dei due coimputati, rammenta il principio secondo cui il Giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è obbligato, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale (principio affermato dalle Sezioni Unite – Sez. U, n. 27620 del 28/04/16, anche con riferimento all’ipotesi di giudizio abbreviato – Sez. U, n. 18620 del 19/01/17), si riferisce alla diversa valutazione dell’attendibilità di una fonte dichiarativa decisiva, ed è stata estesa, di recente, anche alle dichiarazioni dei periti in dibattimento.
La prova deve avere il carattere di decisività
Per procedere alla rinnovazione, la prova deve avere il carattere di decisività, così significativamente descritta:
- a) deve trattarsi di prova che può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere.
- b) dev’essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni), perché questo è l’unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l’informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 c.p.p.).
- c) dev’essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell’assoluzione.
Nel caso in esame, la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado non è stata basata sull’accertamento della ricostruzione del sinistro, bensì sull’esclusione di un’ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore e sul rilievo di un preciso profilo di colpa da parte del datore di lavoro, consistente nella omessa formazione circa le corrette operazioni di carico e scarico del bobcat sui mezzi di trasporto e nella omessa vigilanza circa l’adozione di prassi lavorative scorrette e rischiose.
Queste omissioni hanno avuto un’incidenza causale sia ove si fosse ritenuto che il lavoratore impegnato negli scavi per la fibra ottica si trovasse all’interno del bobcat, sia che, come affermato dalla Corte territoriale, il lavoratore si trovasse nelle immediate vicinanze, ma non alla guida del mezzo.
L’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria
A ciò viene aggiunto che in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria quando la prova decisiva riguardi le dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici e dai periti, ancorché siano state acquisite le loro relazioni, là dove nella motivazione della sentenza di overturning tali dichiarazioni siano state autonomamente valorizzate e rivalutate. I giudici di merito hanno fatto riferimento alla relazione peritale, e non alle dichiarazioni del perito, diversamente valutate.
La Corte territoriale ha argomentato in modo lineare e corretto sulla valutazione della assoluta plausibilità della tesi del consulente del PM e la assoluta illogicità di qualsiasi ricostruzione alternativa, considerando, alla luce della ricostruzione effettuata dal predetto consulente e delle risultanze dell’esame autoptico (mai valutato dal primo giudice), che la vittima presentava, sul viso, il segno del bullone della benna, non altrimenti spiegabile.
Inoltre, i giudici di appello danno rilievo alla deposizione di due lavoratori impegnati negli scavi per la fibra ottica, secondo cui era prassi appoggiare le rampe di carico al pianale senza fissarle con le linguette. Difatti, hanno valorizzato il giudizio di equivalenza, correttamente, attese le accertate prassi lavorative di sicura pericolosità.
Avv. Emanuela Foligno