Lo schiacciamento della mano ha provocato postumi permanenti del 45% e perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 50% (Tribunale di Aosta, Sentenza n. 36/2021 del 26/04/2021 RG n. 285/2018)

Il lavoratore invoca il risarcimento dei danni per avere subito lo schiacciamento della mano sinistra a causa di una pesante lastra di pietra di Cogne che si era staccata dalla ventosa di una macchina “granigliatrice” dal medesimo usata per eseguire una operazione manuale di “bocciardatura”.

Il datore di lavoro deduce che il sinistro sarebbe riconducibile esclusivamente alla condotta gravemente negligente del lavoratore, come emerso all’esito dal procedimento penale conclusosi con l’assoluzione del legale rappresentante della società.

Preliminarmente il Tribunale dà atto che la condotta del dipendente comporta l’esonero di responsabilità del datore di lavoro solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

Inoltre, per ritenere sussistente il comportamento abnorme del lavoratore è necessaria una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato rispetto a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.

Difatti, l’art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva; tuttavia, rappresenta pur sempre una forma di responsabilità aggravata e molto severa per il datore, proprio perché è collegata alla violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di legge.

Ergo, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro, tale condotta, proprio perché “imposta” in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro.

La CTU ambientale ha accertato che “l’incidente può essersi verificato solo lavorando con almeno un braccio “sotto la lastra”; il macchinario serve per movimentare le lastre TRA una lavorazione e la successiva, NON per eseguire una lavorazione quando il carico è in tutto o in parte sospeso (essendo ciò “vietato dalla normativa”); ove eventualmente necessario posizionare un “rialzino” su un piano di lavoro, prima si posiziona il “rialzino” e poi si movimenta la lastra, secondo le indicazioni del manuale d’uso (una mano sulla maniglia, l’altra sul comando della gru) facendo “scendere sul rialzino” la lastra; la procedura corretta è appoggiare e rilasciare “la lastra trasversalmente al piano” di lavoro costituito dalla rulliera; quindi l’unica modalità di operare perché sia possibile che si verifichi l’incidente occorso è quello di tenere “la lastra inclinata” sospesa tramite la gru mantenendo “appoggiato un solo lato della lastra al piano”, cioè lavorando con le braccia “sotto la lastra”.

Il CTU, quindi, ritiene che la causa del sinistro non sia riconducibile ad un’azione volontaria o involontaria di chiusura – rotazione di 180° – del rubinetto di presa (con la mano destra), che avrebbe determinato il distacco immediato della lastra di pietra, mentre il lavoratore aveva la mano sinistra posizionata al di sotto della lastra in pietra.

Ebbene non può ritenersi esonerato da responsabilità il datore di lavoro in quanto è stata riscontrata la mancata installazione di un dispositivo che rendesse impossibile manovre pericolose.

In particolare, sarebbe stato sufficiente un dispositivo che avvertisse automaticamente del raggiungimento dell’intervallo di pericolo, quando le perdite di vuoto non possano essere compensate.

Tale dispositivo, oltretutto, è espressamente previsto dalla norma UNI EN 13155, che, all’art.5.2.2.6 prevede la presenza di “un dispositivo che avverta automaticamente del raggiungimento dell’intervallo di pericolo, quando le perdite di vuoto non possono essere compensate. Il segnale di avvertimento deve essere ottico o acustico, … deve lavorar e anche in presenza di un’interruzione dell’alimentazione del sollevatore a depressione”.

Non può dunque ritenersi superata la prova datoriale di avere adottato ogni cautela in grado di impedire l’evento dannoso.

L’avere, poi, permesso ad un proprio dipendente di procedere alla bocciardatura manuale senza adeguata formazione costituisce una ulteriore evidente violazione delle più basilari norme in materia di sicurezza, con conseguente responsabilità della convenuta per le lesioni subite dal dipendente.

La CTU Medico-Legale ha concluso che “all’esito dell’infortunio per cui è causa, ha riportato un “trauma da schiacciamento delle dita della mano sinistra (Trauma complesso mano sx: frattura da scoppio di F3 del II e III raggio, e frattura del IV raggio, FLC con PDS cutanea e subamputazione apicale del 3° raggio), complicatosi con una grave sindrome algodistrofica “che ha aggravato gli effetti del trauma. Visto quanto sopra, dall’incidente per cui è causa, è derivato: -un danno biologico permanente, valutabile intorno al 44% – 45%, comprensivo anche delle ripercussioni psicopatologiche; una incapacità temporanea biologica così suddivisibile: 9 giorni di incapacità temporanea biologica totale; 320 giorni come incapacità temporanea parziale al 50%. Lo stato clinico sopra descritto determina una: perdita della capacità lavorativa specifica di marmista; una riduzione di circa il 50% della capacità lavorativa generica”.

Il Tribunale liquida il danno permanente in euro 291.987,00; l’invalidità temporanea totale: 9 gg. (x EUR 98,00) = in euro 882,00; l’invalidità temporanea parziale al 50%: 350 gg. = euro 15.680,00; per un totale di euro 308.549,00.

Inoltre, tenuto conto che le lesioni subite dal ricorrente comportano l’impossibilità a svolgere alcune occupazioni cui era solito dedicarsi nel tempo libero, il danno viene personalizzato addivenendosi all’importo complessivo di euro 344.965,81.

Sulla somma liquidata andrà decurtato quanto incamerato dal ricorrente da parte dell’Inail.

Infine, a titolo di perdita della capacità lavorativa, come accertata dal CTU, viene riconosciuto l’ulteriore importo di euro 175.000 netti.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il riconoscimento dei tuoi diritti? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Ernie e protrusioni discali lombo sacrali da malattia professionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui