Scioglimento dell’unione civile e mantenimento

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La decisione a commento riguarda lo scioglimento di un’unione civile e la valutazione delle precarie condizioni economiche al fine del mantenimento (Cass. civ, sez. I, 17 settembre 2024, n. 24930).

Il caso

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n.1360/2022, ha pronunciato lo scioglimento dell’unione civile delle due donne ponendo a carico di una di esse, L.R., l’obbligo di corrispondere un contributo mensile al mantenimento dell’altra di 100 euro, oltre adeguamento ISTAT.

La Corte di appello di Firenze, in sede di gravame, ha respinto l’appello principale con cui la beneficiaria aveva chiesto l’incremento dell’assegno di mantenimento ed ha, viceversa, accolto l’appello incidentale con cui aveva chiesto la revoca dell’obbligo posto a suo carico.

Nello specifico, la Corte di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla valutazione degli elementi addotti a sostegno della richiesta di assegno, rimarcando che alcune delle circostanze allegate dalla beneficiaria erano generiche e non decisive. In particolare la circostanza che la stessa avesse in precedenza contratto un matrimonio eterosessuale nell’ambito del quale erano nate tre figlie e la circostanza che ella avesse investito affettivamente nella relazione di coppia.

Inoltre il secondo grado ha rilevato che già il primo Giudice aveva tenuto conto della malattia dedotta dalla beneficiaria (patologia depressiva), anche se non documentata, rimarcando tuttavia che ciò che non era stato provato era l’inabilità al lavoro, posto che era stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa della stessa durante la unione civile, occupazione che aveva lasciato volontariamente per non perdere la pensione di invalidità.

Riguardo, invece, alla revoca dell’assegno invocata dall’altra donna i Giudici l’hanno concessa ravvisando la mancanza dei presupposti richiesti. L’obbligata era rimasta priva di redditi al momento della decisione di primo grado, pur avendo svolto in precedenza attività lavorativa, e che era gravata da una serie di debiti, contratti nel corso dell’unione civile, ergo la sostanziale e quasi totale assenza di redditi di entrambe le parti non consentiva di porre obblighi di sostegno economico a carico di L.R.

Il ricorso in Cassazione

La beneficiaria si rivolge alla Cassazione dolendosi che la Corte di merito abbia ritenuto non decisive le sue vicende familiari, riguardanti il precedente matrimonio eterosessuale da cui erano nate tre figlie e la decisione di trasferirsi a vivere con una figlia presso la compagna con cui aveva iniziato la nuova relazione regolata, poi con l’unione civile. La donna lamenta anche che non sia stata giustamente considerata la sua condizione di invalida civile e l’inabilità al lavoro.

Secondo la Cassazione, che rigetta in toto, è privo di decisività il riferimento alle vicende familiari, precedenti all’unione civile della donna, ossia “il suo pregresso matrimonio eterosessuale, caratterizzato dalla nascita di tre figlie e la sua decisione di trasferirsi a vivere con una figlia presso la ex compagna, con cui aveva iniziato la nuova relazione, regolata, poi, con l’unione civile”.

Parimenti irrilevanti sono le condizioni di invalidità civile e di inabilità al lavoro perché non è stata provata la posizione economica “più florida” della obbligata

In caso di unione civile, il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner, assegno cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex partner che ha chiesto l’assegno, e dell’impossibilità, per ragioni oggettive, per lei di procurarseli.

Ergo, così come avviene in caso di rottura delle unioni tradizionali, il giudizio inerente il dovere “di mantenimento” deve essere espresso solo previa valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Avv. Emanuela Foligno

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