Scivola al mercato per una buca, nessun risarcimento: disattenzione della vittima e caso fortuito

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Ragazzina caduta per una buca sulla strada comunale

Nessun risarcimento per la donna che scivola al mercato settimanale a Formia a causa di una buca nel piazzale, procurandosi la frattura del femore. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma, riconoscendo la sussistenza del caso fortuito per la disattenzione della vittima, ritenuta causa esclusiva dell’incidente (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 novembre 2025, n. 29147).

I fatti

Il Comune di Formia viene ritenuto responsabile ex artt. 2051 e 2043 cc., in relazione al sinistro del 10.9.2009, ove nel piazzale adiacente sito nel centro abitato di Formia, l’attrice mentre camminava a piedi, in un tratto affollato, era caduta per terra a causa di una buca, non visibile e non segnalata, presente nella pavimentazione di detto piazzale, scivola al mercato procurandosi la rottura del collo del femore della gamba sx.

Il Tribunale di Latina rigetta la domanda, con conferma da parte della Corte di appello di Roma, per la negligenza della stessa danneggiata.

La Corte di Roma ha osservato che, benché l’istruttoria espletata portasse a ritenere che la donna sia effettivamente caduta, per la presenza di una buca, tuttavia era da ritenere sussistente il caso fortuito, previsto dall’art. 2051 c.c., escludente la responsabilità del custode, Comune di Formia, stante l’accertata negligenza della danneggiata.

La vittima sostiene la violazione, falsa e/o erronea applicazione dell’art. 2051 c.c., in quanto la Corte d’Appello di Roma avrebbe erroneamente ritenuto che la sua condotta “imprudente” e avrebbe integrato gli estremi del caso fortuito, previsto dall’art. 2051 cc., escludente la responsabilità del custode.

L’intervento della Cassazione

La S.C. ricorda come ormai sia stato definitivamente chiarito (soprattutto dalla recente giurisprudenza degli ultimi due anni), che la responsabilità del custode ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

I Giudici di appello hanno rispettato i principi della materia ritenendo integrata la prova del caso fortuito proprio in forza della accertata disattenzione della vittima, idonea ad interrompere integralmente il nesso di causalità.

La buca in questione, lunga circa 30-40 cm. e profonda quanto un piede con una scarpa era senz’altro visibile al momento del sinistro (avvenuto con luce diurna), e l’intera area, non asfaltata e disconnessa, era caratterizzata da una situazione di generale dissesto che rendeva prevedibile la presenza di buche, imponendo una particolare prudenza all’utente, neppure potendo confidarsi nella apparente regolarità della superficie calpestabile. Per tale ragione i Giudici hanno ritenuto che la condotta imprudente della vittima dovesse valutarsi come causa esclusiva del sinistro, così determinandosi l’interruzione del nesso di causalità tra la res e l’evento, pur a prescindere dalla valutazione su possibili profili di colpa in capo al custode.

Scivola al mercato settimanale, responsabilità per cosa in custodia

Nel caso di specie, non è stato possibile valorizzare il requisito della imprevedibilità, eccezionalità, o abnormità, del comportamento della vittima, evidenziando che quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

i giudici di merito hanno correttamente applicato l’ormai noto decalogo di Cass. n. 8346/2024 e Cass. n. 7505/2024. In ogni caso, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa; non è richiesto che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

In definitiva, la Cassazione rigetta il ricorso della donna.

Avv. Emanuela Foligno

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