Scivolamento accidentale dalle scale e infortunio del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., dep. 11/01/2023, n.536).

Scivolamento accidentale dalle scale di edificio in costruzione e infortunio del lavoratore.

I Giudici di merito rigettavano le domande proposte contro il datore di lavoro Impresa Edile di accertamento della responsabilità per omissione e violazione dell’art. 2087 c.c. e della L. n. 626 del 1994 e di condanna al risarcimento dei danni cagionati a seguito di infortunio del 5/3/2011.

Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore propone ricorso per cassazione con 3 motivi.

Con il primo motivo si duole della motivazione della decisione in ordine alla valutazione della testimonianza, assunta nel giudizio di secondo grado. (dalla stessa parte denunciato per falsa testimonianza e, secondo quanto riferito da parte controricorrente, a sua volta contro-denunciante per calunnia);  con il secondo, violazione di norma di diritto per inattendibilità della suddetta testimonianza ;  con il terzo contesta la valutazione della Corte territoriale sulla conformità a legge della scala che provocava lo scivolamento accidentale.

Le prime due censure sono inammissibili.

La Suprema Corte rammenta che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai Giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova.

La Corte di Appello di Brescia, nel ritenere inattendibile la dinamica dell’infortunio riferita dall’infortunato e dal fratello (infortunio avvenuto mentre sistemava assi con la gru), e nel ritenere, invece, l’infortunio accaduto per scivolamento accidentale dalle scale di edificio in costruzione, ha proceduto ad una complessiva valutazione delle prove raccolte in primo grado, integrate con l’audizione del testimone, indotto da entrambe le parti e non sentito in primo grado, e presente al momento dell’incidente. Anche in esito all’integrazione istruttoria testimoniale i Giudici di appello hanno giudicato confermato il quadro istruttorio già emerso in primo grado, non corrispondente alla versione dei fatti fornita dal ricorrente.

Ciò posto, non può essere messa in discussione, attraverso una diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione svolta dai Giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti è preclusa in sede di legittimità.

Anche il terzo motivo, ove il ricorrente sostiene una versione della dinamica dei fatti diversa, negando – in particolare – uno scivolamento accidentale dalle scale, è inammissibile, sempre perché attinente alla ricostruzione in fatto operata nel merito, sulla base delle prove raccolte in tale fase, espressa con motivazione congrua e priva di vizi logici, e quindi non censurabile in sede di legittimità.

Per tali ragioni, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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