La presenza di umidità in una giornata di pioggia, era del tutto ordinaria e tanto rendeva la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia. In tal modo è stata respinta l’azione risarcitoria dell’attrice scivolata sulla banchina della metro a Milano
La vicenda
La Corte di appello di Milano, riformando la decisione di prime cure, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall’attrice nei confronti dell’azienda di trasporti pubblici, in relazione al sinistro occorsole, allorquando, mentre si apprestava a salire sul treno in transito, scivolava a causa della presenza di una sostanza liquida e viscida, che si trovava sulla banchina della fermata metropolitana.
La Corte territoriale, pur avendo ricondotto i fatti di causa all’art. 2051 c.c., aveva poi escluso la responsabilità dell’azienda convenuta affermando l’esistenza del caso fortuito.
Tuttavia, a detta della ricorrente, la prova del caso fortuito non era stata raggiunta. Peraltro, la corte di merito aveva ritenuto che con la sua condotta, ella avesse concorso nella determinazione del sinistro, sulla base delle sole dichiarazioni rese de relato da un teste, e motivando in maniera insufficiente sulla dotazione di antiscivolo sulla banchina ove il sinistro si era verificato. Al contrario, era onere dell’azienda convenuta, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire che la cosa costituisse pericolo.
La pronuncia della Cassazione
I giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione, con l’ ordinanza in commento (n. 23189/2019), hanno rigettato il ricorso perché inammissibile.
La corte territoriale aveva correttamente escluso che, l’originaria allegazione della ricorrente (cioè la presenza di macchie di vischiosità e dunque, di una situazione anomala rispetto all’uso pubblico della cosa), fosse stata dimostrata.
La presenza di umidità, viceversa, in una giornata di pioggia, era del tutto ordinaria e tanto rendeva la situazione della res del tutto conforme alle condizioni normali che essa assume in caso di pioggia.
Tanto è bastato ad escludere che essa si presentasse come pericolosa, al di là di quanto connaturato all’uso pubblico nella condizione di pioggia.
I ragionamenti svolti dalla ricorrente, al contrario, erano del tutto privi di pertinenza, perché concernenti la determinazione sulla cosa di condizioni eccezionali e la loro mancata rimozione da parte del custode.
La redazione giuridica
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