Viene riconosciuta una pari responsabilità del 50% per il danneggiato e per il Comune in quanto la pavimentazione sconnessa risultava visibile (Tribunale di Terni, Sentenza n. 543/2021 del 01/07/2021-RG n. 2341/2018)

Viene citato a giudizio il Comune di Terni onde vederne accertata la responsabilità per difetto di custodia in relazione alle lesioni subite dall’attore.

La causa viene istruita con CTU Medico-Legale e prove testimoniali.

L’attore deduce che in data 01/02/2018 alle ore 15,45 circa l’attore si trovava a piedi in Via Filippo Turati dirigendosi verso la fermata dell’autobus sul lato opposto della via, quando all’altezza del numero civico 25/A in prossimità dell’attraversamento pedonale cadeva sullo scivolo disabili, mentre utilizzava il bastone a causa di un intervento.

La caduta era causata da una sconnessione della pavimentazione di rivestimento dello scivolo e del bordo della aiuola di erba bagnata adiacente al lato sinistro, pavimentazione sconnessa che non era segnalata e che creava uno scalino di alcuni centimetri.

All’attore veniva diagnosticata una frattura scomposta epifisi distale radio sinistro e frattura ossa nasali.

Nella fase istruttoria, uno dei testi ha affermato ” sullo scivolo c’era una crepatura della pavimentazione senza asportazione di parti nonché altre crepature sul marciapiede e sul bordo dello stesso . Queste crepature non erano rese invisibili dall’erba . Non mi risulta che queste crepature avessero uno scalino, l’avvallamento che si vede in foto è una caratteristica degli scivoli per agevolare i disabili”.

Dal verbale della Polizia Locale emerge: “i constatava una lieve sconnessione della pavimentazione di rivestimento dello scivolo disabili e l’adiacente presenza di una aiuola interamente costituita da erba bagnata dopo le recenti piogge del mattino”.

Il Tribunale dà atto che la descrizione della stessa sconnessione presente sullo scivolo, risulta diversa come descritta dall’attore da come descritta in verbale che parla di leggera sconnessione.

Gli scivoli per disabili hanno una funzione particolare rispetto alla restante pavimentazione stradale , in quanto servono ad assicurare il passaggio agevolato a persone con difficoltà di deambulazione, tale funzione rende necessaria una particolare cura ed attenzione da parte dell’amministrazione.

Risultano dunque dirimenti :

  • la caduta su una rampa che per sua natura deve assicurare la migliore agibilità nel passaggio;
  • il fatto che l’attore si trovava in condizione di temporanea difficoltà di deambulazione a causa di operazione pregressa;
  • la presenza di disconnessione rilevata dal verbale della polizia locale che ai sensi dell’art 2051 cc rende responsabile il Comune di Terni;
  • la visibilità della disconnessione come emerso dal verbale della polizia.

Ebbene, l’attore per le difficoltà deambulatorie utilizzava la rampa che dovrebbe garantire alle persone in difficoltà la massima sicurezza.

La giurisprudenza ha rilevato situazioni di concorso tra il custode e il danneggiato che il Tribunale ritiene pienamente applicabili nella misura del 50%.

La CTU ha accertato che l’attore ha riportato giorni 35 di inabilità temporanea assoluta, giorni 15 di inabilità temporanea al 50%, giorni 15 di inabilità temporanea al 25%, oltre una invalidità permanente dell’ 8% e spese per euro 1215,35.

Applicando le tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità si addiviene all’importo di euro 10738,59 per invalidità permanente, euro 2196,42 per inabilità temporanea, oltre le spese di euro 1215,35 per un totale di 14.150,36 .

Il tutto ridotto come da concorso di responsabilità riconosciuto nella misura del 50%.

Il Comune di Terni viene condannato al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 7075,18, oltre al pagamento della CTU Medico-Legale e delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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