Pacifica la responsabilità del convenuto che si spostava sulla corsia di sx contromano per svoltare in direzione della pista ciclabile senza rispettare il segnale di stop (Tribunale di Rovigo, Sentenza n. 450/2021 del 16/06/2021 RG n. 3593/2017-Repert. n. 892/2021 del 16/06/2021)

La ciclista danneggiata cita a giudizio l’altro ciclista deducendo l’esclusiva responsabilità nel sinistro stradale e chiedendo il risarcimento dei danni per le lesioni subite nello scontro tra biciclette.

L’urto si verificava all’altezza di un’intersezione e l’attrice riportava una frattura scomposta sovradiacondiloidea dell’omero che, a seguito di consulenza medico-legale di parte, veniva quantificata in un danno pari ad euro 91.054,98, di cui la signora chiedeva il pagamento al convenuto in termini di risarcimento per danno biologico permanente e temporaneo, comprensivo delle spese mediche sostenute a seguito del sinistro.

Inizialmente il convenuto ammetteva la propria responsabilità in merito all’accaduto e riferiva alle Autorità intervenute che “a bordo della propria bicicletta stava percorrendo la via Vignola quando giunto all’altezza con l’intersezione cercava di svoltare immediatamente a sinistra prendendo contromano la corsia opposta senza rispettare il segnale di STOP andando a collidere con altra bicicletta che proveniva dalla propria sinistra”.

In
sede di costituzione, invece, il convenuto, nel chiedere il rigetto
della domanda attorea, contesta la ricostruzione dei fatti offerta
dall’attrice e presta una differente versione: il convenuto,
sopraggiungendo verso l’incrocio , avrebbe rallentato la sua corsa in
bicicletta, spostandosi e fermandosi lievemente sulla corsia di
sinistra di via Vignola, momento in cui – avendo piena visibilità –
avrebbe visto avvicinarsi dalla propria sinistra l’attrice ad alta
velocità, proveniente dalla pista pedonale, motivo per cui, per
evitare l’impatto, si sarebbe spostato in avanti tentando di
attraversare il punto di incrocio tra le biciclette.

Secondo il convenuto, l’esame delle fotografie scattate dalle Autorità confermava tale ricostruzione: l’attrice stava circolando su una pista ad uso esclusivamente pedonale in violazione delle norme del Codice della Strada, posto che se così non fosse stato l’urto non si sarebbe verificato coinvolgendo la parte posteriore della bicicletta, bensì quella anteriore.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale sull’attrice che evidenziava “trauma alla spalla e al gomito destro con produzione di lesione fratturativa della parte distale dell’omero, rottura completa del tendine del muscolo sovraspinato e una piccola lacerazione del tendine del muscolo sottoscapolare, dando luogo a un periodo di inabilità temporanea totale pari a 10 gg, di inabilità al 75% per 90 gg, al 50% per 60 gg e al 25% per 20 gg, con danno biologico del 15-16%”.

In punto di responsabilità, il Tribunale osserva che, secondo la prospettazione del convenuto, se da un lato sussistono elementi concreti tali da determinare una responsabilità in capo al medesimo, dall’altro non si può affermare che l’attrice abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, atteso che l’attrice proveniva da strada riservata ai pedoni.

Orbene, laddove si ravvisino dubbi circa la dinamica dello scontro tra biciclette, o il rispetto delle norme da parte del ciclista, si ritiene debba trovare applicazione il principio del concorso di colpa previsto dall’art. 2054 co. 2 c.c.

Tuttavia,
il principio di concorso di colpa si deve applicare soltanto nel caso
in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di
ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Orbene,
pacifica, in quanto ammessa dallo stesso convenuto, la sua
responsabilità nella causazione del sinistro, essendosi spostato
sulla corsia di sinistra di Via Vignola, andando contromano per
svoltare immediatamente in direzione della pista ciclabile ed avendo
omesso di rispettare il segnale di stop.

Riguardo
il comportamento dell’attrice, non risulta, e non è stato provato,
che stesse circolando su un tratto stradale destinato esclusivamente
ai pedoni, circostanza che appare smentita dalla documentazione
fotografica prodotta dallo stesso convenuto da cui risulta, invece,
che la strada da cui proveniva l’attrice fosse adibita sia a pista
pedonale che ciclabile.

Tantomeno
risulta che la donna procedesse a velocità sostenuta,
conseguentemente nessun apporto di concorso nella causazione del
sinistro può essere addossato all’attrice.

Solo
la condotta del convenuto ha determinato l’evento dannoso sul piano
della causalità materiale e giuridica, e dunque lo stesso è
l’esclusivo responsabile dello scontro.

Per
la liquidazione dei danni patiti dall’attrice, il CTU ha concluso
per un danno biologico temporaneo totale al 100% per 10 giorni; danno
biologico temporaneo parziale al 75% per 90 giorni; danno biologico
temporaneo parziale al 50% per 60 giorni; danno biologico temporaneo
parziale al 25% per 20 giorni; danno biologico permanente nella
misura del 15 -16 % ( quindi 15,5%).

Applicando
le Tabelle milanesi, spetta all’attrice l’importo di euro
29.900,00 per invalidità permanente; euro 990 per ITT; euro 6.682,50
per ITP al 75%; euro 2.970,00 per ITP al 50%; euro 495,00 per ITP al
25%, complessivamente per euro 41.037,50, oltre spese mediche
ritenute congrue per euro 3.912,95.

Le
spese di lite, liquidate in euro 7.254,00, oltre spese forfettarie e
accessori, e quelle di CTU vengono poste in capo al convenuto.

Avv. Emanuela Foligno

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