La distanza del punto in cui è posta la segnalazione della postazione autovelox dall’apparecchiatura stessa deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi

Mancato rispetto da parte del Comune delle norme in materia di segnalazione della postazione autovelox. Questa la motivazione con cui il Tribunale di Isernia aveva confermato la decisione emessa dal giudice di pace di annullare un verbale di contravvenzione elevato per eccesso di velocità.

Contro tale sentenza il Comune aveva deciso di ricorrere per cassazione. Tra gli altri motivi, lamentava che il Giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che la segnaletica “avrebbe dovuto essere posta a congrua distanza dalla successiva postazione fissa di rilevazione della velocità ed, anche, ben visibile”.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 25993/2018 ha effettivamente ritenuto di accogliere la doglianza dell’impugnante. Richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, i Giudici del Palazzaccio ricordano come la validità delle sanzioni amministrative erogate per eccesso di velocità, accertate mediante autovelox, sia subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione sia stata preventivamente segnalata.

Tuttavia, il verbale non è nullo qualora non indichi se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello. Ciò a patto che “di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza”.

Gli Ermellini chiariscono poi che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo del rilevamento.

L’obiettivo è garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, in particolare è necessario che non sia superiore ai 4 chilometri. Non è invece stabilita alcuna distanza minima.

Nel caso esaminato, il Giudice a quo aveva ampiamente disatteso questi principi. Risultava infatti pacifica la segnalazione della postazione autovelox mediante cartellonistica stradale verticale, posta a distanza di 400 metri dal dispositivo.

Piuttosto – rilevano dal Palazzaccio – il Tribunale avrebbe potuto accertare che la distanza rilevata non fosse adeguata per le caratteristiche della strada. O ancora che la segnaletica non fosse ben visibile. Tali accertamenti, però, non erano stati svolti.

Da qui la decisione di annullare la sentenza impugnata rinviando la causa al Tribunale, in persona di altro Magistrato, per una nuova valutazione del caso.

 

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