Accolto il ricorso dell’Inps contro la sentenza che aveva accolto la domanda di un cittadino volta a percepire i ratei dell’assegno mensile di invalidità

“L’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), che l’accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario”. Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza n. 14629/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la sentenza con cui il Tribunale, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., aveva dichiarato il diritto di un cittadino a percepire i ratei dell’assegno mensile di invalidità (art. 13, L. n. 118/71) a decorrere dal 24.9.18, condannando l’Istituto previdenziale al relativo pagamento.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’Ente censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto la prestazione assistenziale nonostante, all’epoca di decorrenza della stessa (24.9.2018), il beneficiario avesse già compiuto sessantotto anni, essendo nato 1’1.9.1950.

Gli Ermellini hanno ritenuto la doglianza fondata.

La Corte territoriale, infatti, non aveva fatto corretta applicazione delle disposizioni normative in base alle quali il requisito anagrafico utile per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza è da individuare, a partire dall’1.1.2018, in 66 anni e sette mesi, nel caso in esame già raggiunti dal contribuente alla data di decorrenza della prestazione. Una siffatta valutazione non poteva dirsi preclusa in sede di accertamento tecnico preventivo.

La Cassazione ha ulteriormente chiarito che, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; quanto al profilo dell’interesse ad agire, che il giudice valuti l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe “difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico”.

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