Si allontana dopo il tamponamento: condannato per omissione di soccorso

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omissione di soccorso

Confermata in Cassazione la colpevolezza di un automobilista accusato di omissione di soccorso per essersi allontanato dopo una breve fermata dal luogo dell’incidente

Integra il reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, cod. strada, la condotta di colui che – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. Invero, il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l’identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 30849/2020 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista dichiarato colpevole, in sede di merito, di omissione di soccorso dopo un sinistro stradale.

Nello specifico, la parte offesa – che lamentava dolori alla schiena, in ordine ai quali veniva effettuata la diagnosi di “distorsione del rachide”, con prognosi di giorni venti – riferiva di essere stato tamponato da una Porsche 911 Turbo. Dal numero di targa fornito le forze dell’ordine risalivano al proprietario del veicolo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’imputato deduceva, tra gli altri motivi, che il giudice di appello non avesse provveduto ad accertare la conoscenza, in capo all’agente, di tutti gli elementi della fattispecie contestata al fine di ascriverla all’imputato a titolo di dolo, essendosi invece limitato alla mera constatazione materiale del fatto che l’imputato non si fosse fermato dopo l’incidente.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibile il motivo di doglianza.

L’art. 189 cod. strada, infatti, descrive in maniera dettagliata il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un “crescendo” di obblighi in relazione alle specifiche situazioni che si possono presentare. Così è previsto l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici differenti ed attinenti, nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell’incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e, nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà.

I Giudici del merito, nel caso in esame, avevano correttamente ravvisato la sussistenza del reato contestato trattandosi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanamento dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente.

Premesso che nei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità, gli Ermellini hanno ricordato che l’elemento soggettivo di detti reati ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone.

Nella specie, la sentenza impugnata aveva ricordato come l’imputato – che viaggiava in un centro urbano ad una velocità superiore a quella consentita – dopo l’incidente, fermatosi per breve tempo, si fosse poi dato alla fuga e, una volta giunto a casa, non avesse in alcun modo allertato la polizia o chiamato i soccorsi, con ciò dimostrando un comportamento “probante anche in relazione all’elemento soggettivo”.

La redazione giuridica

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